Ordine dei beneficiari fruizione del congedo straordinario per l'assistenza ad un familiare disabile





Egr. avvocato, la mia richiesta di consulenza riguarda l'ordine dei beneficiari ai fini della fruizione del congedo straordinario per l'assistenza ad un familiare disabile con riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 104/92.
Sono un dipendente pubblico e vorrei capire se ho diritto di chiedere il congedo straordinario per mia suocera, vedova da tre anni, che non risiede con i suoi figli, in quanto gli stessi vivono fuori regione per motivi di lavoro.
L'assistito può scegliere chi gli pare come caregiver, ai fini del congedo straordinario biennale, oppure è tenuto a seguito l'ordine dei beneficiali indicato dal legislatore (prima i parenti e poi gli affini)?
Cosa dobbiamo intendere per “convivenza” con il familiare disabile e qual è la connessione diretta tra la “convivenza” appunto e la residenza anagrafica?
Grazie per la sua consulenza.

RISPOSTA

Né il disabile né i suoi familiari hanno la possibilità di scegliere il soggetto che dovrà/potrà chiedere il congedo straordinario biennale (anche frazionato) in qualità di caregiver; l’ordine di priorità nell'individuazione di chi può prestare assistenza al disabile, e quindi fruire dei congedi straordinari (art. 42 d.lgs.151/2001), è stabilito dalla legge, con preferenza “in primis” dei parenti e soltanto in mancanza dei parenti, possono subentrare gli affini.
L'ordine di priorità “legale” dei beneficiari del congedo straordinario, è stato ribadito dalla Corte dei Conti, sezione I giurisdizionale centrale d’Appello, con la sentenza n. 63/2026, depositata il 25 marzo 2026.
Quali sono le condizioni per cui si può “scorrere” all'affine ai fini della fruizione del congedo straordinario? mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del primo chiamato all'assistenza.
Per “mancanza” si deve intendere che i parenti non sono conviventi con la persona da assistere, interpretando il lessema “convivenza” in modo piuttosto elastico, come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 dicembre 2018, n. 232. Il requisito della convivenza deve essere interpretato “elasticamente”, avendo la Corte Costituzionale ritenuto, in una lettura costituzionalmente orientata della disciplina dettata dall’articolo 42, comma 5, del citato d.lgs. 151/2001 (alla luce dei principi di solidarietà di cui agli artt. 2, 29, 30, e 32 della Costituzione) che la convivenza non possa ricondursi ad un dato meramente formale ed anagrafico, ma debba reputarsi sussistente comunque, ove vi sia, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura, non essendo nemmeno necessario dimostrare, per poter chiedere il congedo, di aver effettuato un cambio di residenza o di essere già coabitante col disabile.
In questo caso concreto, siccome i figli vivono in un'altra regione, lontani dalla loro madre, non solo risulta mancante una residenza anagrafica comune, ma non sussiste nemmeno una convivenza intesa “in senso elastico”, sulla base dei seguenti elementi:
1)l'esistenza di una dimora abituale comune,
2)la convivenza-assistenza riferita a determinate fasce orarie giornaliere,
3)il disbrigo di incombenze pratiche o qualsiasi tipologia di attività svolta nell’interesse del disabile,
4)l’assistenza continuativa, svolta dai figli in favore della madre

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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