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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Falsa dichiarazione nei concorsi pubblici: come difendersi quando il bando eccede i limiti della privacy
Egr. avvocato, la mia domanda riguarda i bandi di concorso delle Pubbliche Amministrazioni che non hanno titolo giuridico per richiedere il requisito dell'incensuratezza del candidato, ai sensi dell'articolo 35 comma 6 del d.lgs. 165/2001.
Mi riferisco alle Pubbliche Amministrazioni diverse dalle seguenti: “Presidenza del Consiglio dei ministri, Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato”.
A volte questi bandi di concorso prevedono una formula ampia come la seguente: il candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione “di non aver riportato condanne penali (anche se concesso amnistia, indulto o perdono giudiziale) in Italia o all'estero”. Pertanto il candidato per non correre il rischio di affrontare un processo penale per dichiarazioni mendaci (oltre al rischio della decadenza dalla graduatoria nonché il licenziamento dal Pubblico Impiego), deve dichiarare qualsiasi condanna gli sia stata comminata in passato, anche per reati contravvenzionali oppure colposi che non hanno alcuna connessione con il posto di lavoro pubblico oggetto di concorso.
Veniamo adesso al caso concreto che mi riguarda.
Ho dimenticato di indicare nella domanda di partecipazione al concorso una condanna per un reato colposo che, anche se dichiarato, non sarebbe stato di impedimento all'assunzione come istruttore tecnico in un ente regionale.
Nel frattempo sono stato assunto e laddove fossi sottoposto ad un controllo a campione da parte del mio datore di lavoro (controllo autocertificazioni), con quali argomentazioni giuridiche potrei difendermi?
A parte che si tratterebbe probabilmente di un falso innocuo, ma la mia domanda è la seguente: può una Pubblica Amministrazione trattare dati giudiziari che non hanno pertinenza con il posto di lavoro messo a concorso, considerato che la condanna per un reato colposo o contravvenzionale non sarebbe stata impeditiva rispetto all'assunzione?
Sulla base di quale valido titolo giuridico la Pubblica Amministrazione pretende questi dati giudiziari ultronei ed effettua il relativo trattamento?
RISPOSTA
Quello che scrivi non è affatto peregrino e merita un approfondimento in ragione della normativa a tutela della privacy prevista nel GDPR.
Una Pubblica Amministrazione dovrebbe pur sempre considerare la gerarchia delle fonti del diritto.
Ecco l'effettiva gerarchia delle fonti applicabili alla tua fattispecie:
-GDPR - Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
-DPR 9 maggio 1994, n. 487
-Bando di concorso con “formula ampia” che sarà pure una lex specialis, ma nel perimetro delle fonti del diritto di rango primario e secondario.
Secondo l'articolo 2 comma 6 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, l'incensuratezza può essere richiesta soltanto per alcuni concorsi pubblici: “Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica l'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Domanda fondamentale …
E' legittimo che una Pubblica Amministrazione pretenda la dichiarazione di un dato riservato e tutelato dalla privacy di cui non saprebbe cosa farsene ... non trattandosi di un concorso pubblico per il quale è possibile prevedere nel bando il requisito dell'incensuratezza?
Assolutamente no, perché anche in Italia si applica il GDPR in particolare i seguenti articoli:
Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali
È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.
Quale sarebbe il titolo del trattamento di questi dati giudiziari (qualsiasi condanna comminata al candidato per qualsiasi reato anche se estinto oppure se è intervenuta la riabilitazione penale ex art. 178 del codice penale), non trattandosi di concorso pubblico per il quale si deve prevedere nel bando il requisito di partecipazione dell'incensuratezza?
In effetti questa pretesa da parte della Pubblica Amministrazione (indicare tutti i precedenti penali riportati, indipendentemente dalla loro inclusione nel certificato del casellario) che ha pubblicato un bando di concorso con “formula ampia”, appare in contrasto con la normativa del GDPR, avendo previsto un trattamento di dati giudiziari sproporzionato rispetto alle sue finalità e quindi illecito.
L'ampiezza del bando deve essere compatibile con la liceità e la proporzionalità del trattamento di dati giudiziari che l'Autorità pubblica non avrebbe titolo per trattare, almeno in questa fattispecie. Tanto premesso, consiglio cautelativamente di dichiarare nella domanda di partecipazione ogni precedente penale, in presenza di una “formula ampia” contenuta nel bando, ma nella tua fattispecie, se dovessero emergere criticità, consiglio di impugnare l'eventuale licenziamento dal pubblico impiego, eccependo un illecito trattamento di dati giudiziari, in violazione appunto del GDPR, fonte di diritto di rango superiore che tutela valori costituzionalmente garantiti.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 178 del codice penale
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO