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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Il preavviso di dimissioni negli Enti Locali





Egr. avvocato, sono un dipendente di un ente locale ed a breve rassegnerò le dimissioni per prendere servizio presso un Ministero, essendo vincitore di concorso a tempo indeterminato.
Le mie domande riguardano la natura del preavviso di dimissioni, reale oppure obbligatoria, e le novità introdotte dall'articolo 39 del CCNL 23 febbraio 2026 che ha sostituito la disciplina dell'articolo 12 del CCNL 9 maggio 2006.
Qual è la nuova decorrenza dei termini di preavviso?
Cosa accade al periodo di preavviso in caso di malattia ed infortunio?
E' possibile adesso usufruire delle ferie durante il periodo di preavviso?
La parte recedente (in questo caso il lavoratore) può scegliere tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione alla controparte (l'Ente Locale datore di lavoro) dell’indennità, con immediato effetto risolutivo del rapporto di lavoro?
Grazie per la consulenza.

RISPOSTA

Il recesso dal rapporto di lavoro e quindi la necessità di rispettare il preavviso è innanzitutto disciplinata dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile.
La contrattazione collettiva nazionale di lavoro prevede un'ulteriore disciplina di dettaglio. Per comprendere l'attuale disciplina del preavviso di recesso negli Enti Locali, è bene mettere a confronto il “prima” ed il “dopo” l'entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026.

Articolo 12 del CCNL 9 maggio 2006 - Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.


Articolo 39 del CCNL 23 febbraio 2026 - Termini del preavviso
1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. Durante il periodo del preavviso è possibile fruire delle ferie.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

Quali aspetti del preavviso di recesso sono cambiati con il nuovo Contratto Collettivo per le Funzioni Locali del 2026?

A) La nuova decorrenza dei termini di preavviso: i termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.
In precedenza, i termini decorrevano dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

B) Attualmente durante il periodo del preavviso è possibile fruire delle ferie.

C) Inequivocabilmente la natura giuridica del termine di preavviso è obbligatoria e non reale, pertanto il pagamento dell’indennità sostitutiva da parte del recedente, in favore della parte che subisce il recesso, porta alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro (con possibilità di svincolarsi sin da subito).
Natura reale del preavviso significava invece quanto segue: “l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva non è alternativa all'obbligazione di dare il preavviso, ma rappresenta una sorta di risarcimento per il comportamento della parte inadempiente. Il rapporto resta giuridicamente attivo, quindi, fino al termine del periodo di preavviso: al preavviso è riconosciuta, infatti, efficacia reale, per cui l'effetto risolutivo si determina solo alla scadenza del periodo prestabilito dovendosi escludere che il rapporto di lavoro possa essere immediatamente ed automaticamente risolto attraverso il semplice pagamento dell'indennità sostitutiva” (ARAN orientamento applicativo RAL 403 del 6 giugno 2011).

Quali aspetti restano invece consolidati anche con il nuovo contratto collettivo?
D) La rinuncia del preavviso e l’accettazione da parte della controparte, deve avvenire in forma scritta, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. E) Il periodo di preavviso è sospeso in caso di malattia ed infortunio del lavoratore e lo stesso ricomincerà il suo decorso dalla guarigione (eventi di cui agli articoli 2110 del codice civile).

Tanto premesso, la nuova formulazione del termine di preavviso consentirà ai dipendenti dimissionari degli Enti locali di svincolarsi con maggiore celerità dal loro rapporto di lavoro, senza correre il rischio di perdere ferie maturate di cui non si è fatto in tempo ad usufruire, nel momento in cui ad esempio, si ha conoscenza di avere vinto un concorso pubblico presso altra Amministrazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 2110, 2118, 2119 del codice civile
 

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