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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Procedimento disciplinare di stato del militare, funzioni Ufficiale istruttore, validità comunicazioni all'inquisito, relazione riepilogativa e finale





Egr. avvocato sono un militare (maresciallo) dell'Aeronautica Militare inquisito ingiustamente in un procedimento disciplinare di stato.
Vorrei capire innanzitutto quali sono le funzioni dell'Ufficiale inquirente ed i limiti del suo potere, poiché il tenente colonnello che svolgerà questo ruolo è una persona che in passato ha avuto contrasti con il sottoscritto e quindi lo temo in particolar modo.

RISPOSTA

L'Ufficiale inquirente è il responsabile della fase procedimentale dell'inchiesta formale relativa al procedimento disciplinare di stato; egli sottoscrive, apponendovi la data, l'indice degli atti dell'inchiesta. Si applicano nei confronti della sua funzione le norme della legge n. 241/1990 che disciplinano l'istruttoria e, in particolare, l'articolo 6, ove si individuano analiticamente i compiti del responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, l'Ufficiale inquirente esegue tutti gli accertamenti e atti di integrazione probatoria che ritenga necessari e opportuni ai fini della completa chiarificazione dei fatti oggetto dell'inchiesta, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, anche in relazione alle richieste dell'inquisito e alle successive risultanze; pertanto può procedere all'assunzione di testimonianze, anche di soggetti non appartenenti all'Amministrazione (ai quali deve essere in precedenza chiesto apposito consenso), nonché esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare l'esibizione di documenti che ad ogni modo non potrà custodire
L'Ufficiale inquirente svolge in estrema sintesi le seguenti funzioni
a) DICHIARAZIONE DI NON TROVARSI IN SITUAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI CON L'INQUISITO: riscontra l'ordine ricevuto all'Autorità che lo ha emanato, comunicando la data di notifica e rilasciando dichiarazione, da acquisire agli atti dell'inchiesta, di non trovarsi in nessuna delle cause di inopportunità (considerati i contrasti avuti in passato tra l'inquisito e l'Ufficiale inquirente, quest'ultimo potrebbe anche rinunciare all'incarico per cause di inopportunità); 
b) COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI ALL'INQUISITO: comunica all'inquisito gli addebiti che formano oggetto dell'inchiesta e contestualmente lo invita a nominare un Militare difensore di fiducia, avvertendolo che in mancanza si procederà a designarne uno d'ufficio; 
c) CURA L'ACCESSO AGLI ATTI DA NOTIFICARE: assicura che il contenuto degli atti e dei documenti destinati ad essere notificati ai militari difensori sia acceduto da un numero strettamente limitato di persone fisiche che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano necessità di accedervi, valutando caso per caso l'opportunità di un coinvolgimento delle altre Forze Armate interessate; 
d) INVITO ALL'INQUISITO PER ESSERE SENTITO A SUA DIFESA ENTRO 10 GIORNI DALLA VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO: invita l'inquisito a presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati per prendere visione degli atti esistenti, elencati e numerati progressivamente in apposito indice, e per essere sentito relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Tali attività devono esser svolte alla presenza del difensore. Deve inoltre avvertire l'inquisito che entro il termine fissato di 10 giorni dalla presa visione degli atti, potrà presentare giustificazioni e documenti, anziché chiedere la produzione di atti o fare istanza per indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali desidera investigazioni o testimonianze. Le risultanze di questo colloquio confluiranno nella cosiddetta "relazione riepilogativa";
e) ESAME DEGLI ELEMENTI E DELLE DICHIARAZIONI RACCOLTE: deve esaminare e valutare i fatti contestati e quelli addotti a giustificazione, nonché tutti gli elementi raccolti durante l'inchiesta, tra i quali lo stato di servizio dell'inquisito comprensivo di precedenti disciplinari e ricompense; 
f) CURA I RAPPORTI CON GLI UFFICI GIUDIZIARI: si rivolge alla cancelleria degli uffici giudiziari, munito dell'ordine di inchiesta, al fine di prendere visione ovvero acquisire copia (compatibilmente con il segreto istruttorio) degli atti processuali; aggiunge agli atti esistenti quelli relativi ai nuovi accertamenti esperiti; 
g) RELAZIONE RIEPILOGATIVA: compila infine una "relazione riepilogativa" di tutta l'inchiesta formale, senza esprimere apprezzamenti o giudizi, ove illustra tutti gli atti raccolti. In essa devono essere, inoltre, specificati i motivi che hanno indotto a respingere, eventualmente, alcune o tutte le richieste avanzate dall'inquisito.
h) INVITO A PRESENTARE MEMORIE ENTRO 10 GIORNI DALLA VISIONE DELLA RELAZIONE RIEPILOGATIVA: invita, nuovamente, l'inquisito e/o il difensore a prendere visione degli atti e della "relazione riepilogativa" e a presentare, quindi, per iscritto, entro il termine all'uopo fissato di 10 giorni dalla presa visione, le proprie deduzioni difensive finali; 
i) FUNZIONI DI VERBALIZZANTE: rilascia dichiarazione sottoscritta degli atti visionati ovvero, nell'ipotesi in cui l'inquisito non ritenga di accedere alla documentazione, ne fa menzione in un verbale che unisce agli atti dell'inchiesta; 
l) REDAZIONE RELAZIONE FINALE: compila una "relazione finale", nella quale deve attestare se a suo giudizio l'addebito sia fondato, parzialmente fondato o non fondato, esplicitandone i motivi e astenendosi dal formulare pareri o proposte in ordine alla definizione della posizione disciplinare dell'inquisito, giacché, nel merito, la competenza esclusiva è dell'Autorità di cui all'art. 1375 del codice dell'ordinamento militare - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (la potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delega).
• m)TRASMISSIONE FINALE DEGLI ATTI: in ultima istanza trasmette gli atti all'Autorità che ha disposto l'inchiesta



Qual è la natura delle proposte formulate dall'Ufficiale inquirente nella sua relazione finale?
Sono vincolanti per l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale disciplinare?

RISPOSTA

Assolutamente no; le sue proposte non sono vincolanti.
È bene chiarire che "in nessuna parte della normativa riguardante il procedimento disciplinare di stato è previsto che debba esservi una proposta da parte dell'ufficiale inquirente; questa proposta, ove formulata, ha la natura giuridica di un mero atto endoprocedimentale, privo di portata vincolante (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. stacc. Parma, sentenza n. 00205/2013).



Quali atti/documenti possono essere acquisiti agli atti dell'inchiesta e quali possono essere custoditi presso l'Ufficiale inquirente?

RISPOSTA

Gli atti dell'inchiesta formale possono essere acquisiti agli atti dell'inchiesta solo se effettivamente necessari al compimento dell'istruttoria e dovranno essere declassificati a cura dell'Ente originatore, sempre che ciò sia possibile; diversamente il documento non può essere utilizzato ai fini dell'inchiesta.
L'Ufficiale inquirente non può custodire presso di sé alcun atto dell'inchiesta, poiché la custodia è riservata al Ministero e all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale. Quest'ultima può autorizzare, di volta in volta, con carattere di eccezionalità, l'acquisizione agli atti dell'inchiesta formale anche di documenti in stralcio, da porre in visione all'inquisito, senza che ne risulti la provenienza.



Come deve svolgersi la comunicazione tra l'Ufficiale inquirente e il difensore militare, per tutelare la privacy dell’inquisito?

RISPOSTA

Nelle comunicazioni si devono esclusivamente indicare le generalità complete dell'interessato e gli estremi dell'atto amministrativo di interesse ai fini del procedimento disciplinare.
Una volta identificato il difensore, le comunicazioni d'ufficio potranno essere effettuate indifferentemente all'inquisito oppure al difensore dello stesso.
Come devono essere effettuate le notifiche nei confronti dell'inquisito, prima che sia stato identificato il suo difensore?
Ai fini della validità della notifica, dobbiamo distinguere fra personale militare in servizio, in congedo, assente dal servizio, di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, irreperibile o all'estero.
Nel tuo caso si tratta di personale militare in servizio, essendo un maresciallo dell'Aeronautica Militare: le comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare devono essere effettuate, per iscritto, direttamente dall'inquirente ovvero con il concorso del Comandante di Corpo del Militare. L'inquisito deve rilasciare dichiarazione scritta, datata e firmata, da acquisire agli atti dell'inchiesta, ai fini della validità della notifica degli atti.



Posso rifiutarmi di ricevere le notifiche degli atti del procedimento disciplinare?

RISPOSTA

Sì, ma non ne trarresti alcun vantaggio, perché la notifica si considererebbe comunque perfezionata.
L'eventuale rifiuto di ricevere la comunicazione o di rilasciare la predetta dichiarazione deve risultare da attestazione scritta da parte del soggetto preposto alla notifica, controfirmata, ove possibile, da due testimoni. Tutto questo ai fini della validità della notifica dell'atto procedimentale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.
 

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