- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Docente statale a tempo indeterminato fa videocorsi e percepisce royalties
Buongiorno, sono un docente statale a tempo indeterminato. Ho realizzato un'opera dell'ingegno di carattere didattico (videocorso).
RISPOSTA
Si tratta di un videocorso realizzato al di fuori del perimetro delle attività istituzionali di insegnante, quindi un'opera dell'ingegno che appartiene al docente non soltanto dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista dello sfruttamento patrimoniale. In concreto non si tratta di un'opera dell'ingegno realizzata a scuola, ma di una legittima espressione delle libertà consentite all'insegnante al di fuori dell'orario di servizio.
Non è necessaria l'autorizzazione preventiva, come precisato dall'USR Lombardia (vedi nota allegata).
Non esercito attività di e-commerce diretto, ma concedo i diritti di licenza della mia opera a una piattaforma internazionale terza. Io percepisco esclusivamente compensi a titolo di royalties.
RISPOSTA
Si tratta di un'attività consentita ai sensi dell'articolo 53 comma 6 lettera b) del d.lgs. 165/2001:
"6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica".
Preciso di essere già in possesso di un'autorizzazione scritta della mia Dirigente Scolastica per "gestione royalties" e "content creation".
RISPOSTA
Non occorre l'autorizzazione della dirigente scolastica; il dirigente scolastico deve semplicemente prendere atto della comunicazione di prassi del docente.
L'insegnante deve inoltrare una specifica comunicazione ed il dirigente scolastico può eventualmente chiedere chiarimenti prima di prendere atto dell'attività extra-istituzionale con un nulla osta. L'articolo 53 comma 6 non prevede l'obbligo del docente di chiedere l'autorizzazione preventiva, poiché dichiara lo sfruttamento delle opere dell'ingegno, come un'attività consentita “sic et simpliciter”.
Cerco conferma circa l'assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 (deroga per sfruttamento opere dell'ingegno).
RISPOSTA
Attenzione, perché il nostro ordinamento non prevede una deroga per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno, perché la regola generale è proprio che lo sfruttamento delle opere dell'ingegno sia liberalizzato per espressa previsione dell'articolo 53 comma 6 del testo unico pubblico impiego, senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva. A conferma l’URS Sicilia nella nota del 31/08/2020, a pagina 2 scrive quanto segue:
“Accanto a questa tipologia di incompatibilità, cd. “relativa” o “condizionata” alla preventiva autorizzazione, il legislatore individua poi una serie di incarichi che possono essere svolti senza necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte del datore di lavoro. Si tratta delle attività elencate dal comma 6 dell’art. 53, cd. “liberalizzate” in quanto esulano dal regime autorizzatorio essendo espressione di libertà costituzionalmente garantite”.
L’URS Sicilia scrive la nota del 31/08/2020, sulla base di indicazioni normative di livello nazionale, distinguendo tra:
1. incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
2. incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (liberalizzate in quanto espressione di libertà costituzionalmente garantite).
Ho reperito anche una circolare adottata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (allegato) che conferma quello che ti ho scritto (non era necessaria l'autorizzazione).
Scrive a pagina 2 l'USR Lombardia: "Ne restano esclusi (dalla disciplina delle autorizzazioni) solo gli incarichi elencati al comma 6 (dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001), che non devono essere autorizzati, ma che devono essere comunicati per prassi all’ufficio di appartenenza".
Il tuo dirigente non avrebbe dovuto autorizzarti, ma semplicemente prendere atto della tua comunicazione ed eventualmente riscontrare con un semplice nulla osta oppure chiedere chiarimenti.
Il tuo dirigente ha confuso un'attività liberalizzata dal comma 6 dell'articolo 53 del testo unico pubblico impiego, con un incarico di libera professione da autorizzare in via preventiva. Il D.Lgs. 297/1994 che regola l’esercizio della libera professione all’articolo 408, comma 15, prevede quanto segue: “al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”. Nel tuo caso, tuttavia, non si tratta di libera professione, ma di attività liberalizzata dal suddetto comma 6 che andava semplicemente comunicata per prassi dal docente, come previsto dall'USR Lombardia.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Esercizio della libera professione e autorizzazione allo svolgimento di incarichi - Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
- Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola. Circolare applicativa. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia