Licenziamento badante convivente e cancellazione della sua residenza dal luogo di lavoro
Buonasera, avrei bisogno della vostra consulenza legale riguardo il seguente tema: badante convivente che termina il rapporto di lavoro e cancellazione della sua residenza dal luogo di lavoro Vi illustro la situazione dettagliata:
vogliamo assumere una badante con contratto 24H (54 ore di lavoro a settimana) che prevede la convivenza con il disabile da assistere presso il luogo di lavoro.
In generale, la residenza del disabile può non coincidere con la casa nella quale effettivamente lui dimora (per ragioni di comodità e di spazi) che diventa quindi il "luogo di lavoro" che figura nei contratti con le badanti.
Il luogo di lavoro, nel quale il disabile dimora, è una casa di proprietà degli altri due fratelli del disabile, ciascuno con quota del 50%. Quindi, al momento, il nucleo familiare e lo stato di famiglia su quella casa è composto dai soli altri due fratelli (senza il disabile).
In generale, le badanti 24H se già hanno una loro casa ed una loro residenza altrove in Italia allora possono decidere di mantenerla, in caso contrario possono decidere di spostare la loro residenza nel luogo di lavoro nel quale andranno a lavorare senza che il datore di lavoro possa opporsi quindi anche nel nostro caso, la badante, subito dopo l'assunzione, potrà decidere autonomamente se spostare la sua residenza presso la casa di proprietà degli altri due fratelli oppure no
RISPOSTA
Confermo la tua disamina dal punto di vista giuridico, punto su punto.
Da qui, vi pongo le seguenti domande:
1) Dato che il contratto 24H convivente prevede 30 giorni di prova, durante i quali il contratto si può sciogliere liberamente da ambo le parti, quale è il momento esatto in cui la badante ha il "diritto legale" di decidere di spostare la sua residenza presso quel luogo di lavoro nel quale è in prova?
Sin dal primo giorno di lavoro/prova oppure dopo i 30 giorni di prova?
Si ricorda che, non appena la badante inizia a lavorare in prova in un certo giorno, l'assunzione deve essere fatta o prima di quel giorno o al massimo entro le 24 ore successive; quindi, si presume che durante i 30 giorni di lavoro in prova la badante sia già assunta.
RISPOSTA
Sin dal primo giorno di lavoro.
Il periodo di prova è giuridicamente irrilevante ai fini della richiesta di residenza anagrafica della badante.
2) Se la badante richiede la residenza presso il luogo di lavoro nel quale presterà servizio, scatterà automaticamente qualche suo diritto legale perenne sull'immobile?
RISPOSTA
Assolutamente no.
La residenza anagrafica è di per sé un diritto soggettivo del richiedente; tuttavia, questo diritto non estende i suoi effetti sui diritti reali afferenti l'immobile.
In parole povere, alla cessazione del contratto di lavoro la badante dovrà lasciare l'immobile, a prescindere dalla residenza anagrafica, nel rispetto del termine di preavviso di 15 o 30 giorni.
3) Se la badante richiede la residenza presso il luogo di lavoro nel quale presterà servizio, il nuovo nucleo familiare/stato di famiglia sarà composto dai due fratelli e dalla badante oppure la badante farà nucleo familiare/stato di famiglia a parte (ciò è importante ai fini dell'ISEE)?
Come funziona in questi casi e cosa prevede la legge?
RISPOSTA
La badante avrà uno stato di famiglia a parte anche ai fini dell'ISEE, in quanto persona senza vincoli di parentela con gli altri residenti nell'abitazione.
4) Quando il contratto di lavoro della badante terminerà causa dimissioni, licenziamento oppure altro motivo, la badante avrà ancora qualche diritto legale sull'immobile e/o di abitare presso il luogo di lavoro dove ha prestato servizio oppure potrà essere mandata via senza alcun problema legale?
Cosa fare nella pratica se, una volta chiuso il contratto, la badante non vuole fisicamente lasciare la casa e andare via?
RISPOSTA
Cessato il rapporto di lavoro, la badante dovrà lasciare l'immobile, a prescindere dall'aver preso la residenza anagrafica presso lo stesso.
Il diritto all'alloggio decade con la cessazione formale del rapporto lavorativo, nel rispetto del termine di preavviso in caso di licenziamento (15 giorni di calendario se l’anzianità è fino a 5 anni; 30 giorni se l’anzianità è oltre 5 anni).
Occorre rivolgersi al tribunale civile, tramite avvocato, per procedere con l'azione di sfratto per occupazione senza titolo della badante.
In questo caso non si configurerebbe tuttavia il reato di invasione di edificio, come nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36546/2015, pubblicata in diversi articoli sul web, perché la badante al momento dell'ingresso nell'abitazione del disabile, un titolo contrattuale ce l'aveva ed era pure valido. Si deve ricorrere al tribunale civile tramite ricorso per sfratto, mentre non ci sono i presupposti per sporgere denunzia querela alle forze dell'ordine per invasione di edifici. Nel caso di cui alla sentenza della Cassazione del 2015, la badante si era trasferita senza titolo giuridico presso questa casa popolare e poi l'aveva occupata abusivamente; è un caso decisamente differente dal vostro.
5) Riguardo la residenza, sappiamo che essa non si cancella automaticamente dopo la chiusura del contratto e/o comunque dopo che la badante sia andata fisicamente via dal luogo di lavoro.
Cosa fare nella pratica se dopo qualche settimana/mese la badante non sposta spontaneamente, per qualsivoglia motivo, la sua residenza presso una nuova casa/luogo di lavoro facendo così cancellare automaticamente la residenza presso la vecchia casa/luogo di lavoro?
Ammesso che sia stato possibile mandare fisicamente via la badante dalla casa, anche per mezzo delle forze dell'ordine (domanda 4), quale potere legale hanno i due fratelli contro il comune di competenza per far cancellare la residenza di una persona che non abita più nella casa?
Grazie
RISPOSTA
Immagino che anche tu abbia letto gli articoli online sulla sentenza n. 36546/2015 della Corte di Cassazione di condanna per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale: è una fattispecie molto diversa rispetto alla vostra.
Nel vostro caso, non si configurerà reato; quindi, le forze dell'ordine non potranno mandare via la badante, se prima non avrete ottenuto lo sfratto per occupazione senza titolo dal tribunale civile.
Come cancellare la residenza?
A prescindere da quello che farà la badante, il giorno dopo che avrà lasciato l'immobile, il datore di lavoro si recherà presso l’ufficio anagrafe del Comune e presenterà una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e dichiarazione di cancellazione della residenza anagrafica. Il Comune, a questo punto, effettuerà una serie di accertamenti tramite la polizia municipale per verificare che la badante non risieda più presso il datore di lavoro; poiché i controlli daranno esito positivo, la residenza anagrafica sarà cancellata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 633 del codice penale
