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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Personale militare collocato in ausiliaria non deve presentare alcuna domanda telematica di pensione all’INPS





Sono un militare Ufficiale dell'Esercito Italiano in ausiliaria con godimento della relativa indennità di ausiliaria.
Sono stato collocato in ausiliaria per cinque anni a domanda, come previsto dall'articolo 992 “collocamento in ausiliaria” del Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. 66/2010.
Sto per raggiungere i limiti di età per la pensione di vecchiaia e vorrei capire se devo fare domanda telematica di pensione all'INPS con sei mesi di anticipo.
Un'altra domanda per conto di un mio collega militare (non in ausiliaria) che ha presentato domanda telematica di pensione all'INPS e la vorrebbe modificare; è possibile modificarla?
Grazie avvocato.

RISPOSTA

Secondo l'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, “il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni”.
Secondo il comma 4 dell'articolo 909 del C.O.M., “gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda”.
Tanto premesso, il personale militare collocato in ausiliaria non deve presentare alcuna domanda telematica di pensione all’INPS e qualora questa sia stata comunque trasmessa, dovrà essere tempestivamente revocata.
In generale possiamo affermare che la domanda telematica di pensione deve essere avanzata non oltre i sei mesi antecedenti alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
La domanda di pensione telematica all'INPS non può essere modificata una volta presentata; per questo motivo, qualsiasi richiesta di variazione della precedente domanda di pensione richiede la presentazione di una nuova istanza, previa revoca di quella precedentemente inoltrata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.
 

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