- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2027-2028
Egr. avvocato sono un maresciallo dell'Esercito Italiano, vicino ai 58 anni di età pertanto prossimo alla cessazione dal servizio permanente, e vorrei avere un aggiornamento normativo sui requisiti di accesso al pensionamento del personale militare per il biennio 2027-2028, in riferimento agli incrementi della così detta speranza di vita.
Grazie avvocato.
RISPOSTA
I referenti normativi della presente richiesta di consulenza sono i seguenti:
a) legge 30 dicembre 2025, n. 199, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, art. 1, commi 180, 181 e da 185 a 190;
b) decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 19 dicembre 2025;
c) la circolare n. 28 del 16 marzo 2026 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Quali sono i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare valevoli per il biennio 2027-2028?
PENSIONI DI ANZIANITA'
Iniziamo con la cessazione anticipata dal servizio del militare, per avere accesso alla pensione di anzianità: il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
(I) a decorrere dal 1° gennaio 2027:
(a) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese. Il diritto alla corresponsione della pensione di anzianità si acquisisce con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi;
(b) anzianità contributiva pari a 41 anni e 1 mese, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi; (c) massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese e con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi.
(II) a decorrere dal 1° gennaio 2028:
(a) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi. Il diritto alla corresponsione della pensione di anzianità si acquisisce con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi;
(b) anzianità contributiva pari a 41 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;
(c) massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% conseguita entro il 31 dicembre 2011, con un’età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi e con il decorso della “finestra mobile” pari a 12 mesi.
PENSIONI DI VECCHIAIA (pensione per raggiunti limiti d’età)
Nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato, rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026:
(I) a decorrere dal 1° gennaio 2027, di 1 mese (per un totale di 13 mesi rispetto al limite di età ordinamentale);
(II) a decorrere dal 1° gennaio 2028, di 3 mesi (per un totale di 15 mesi rispetto al limite di età ordinamentale).
Fermo restando il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, comma 1 e 2 del D.L. 78/2010 (c.d. “finestra mobile”).
Queste disposizioni sono applicabili anche agli Ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; si tratta della cessazione a domanda dall'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 909 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.