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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Di quale formazione tenere conto ai fini delle progressioni verticali o orizzontali nel pubblico impiego?
Egr. avvocato sono un dipendente di un Ministero e vorrei chiedere una consulenza in materia di progressioni verticali e orizzontali.
Di quale formazione deve tenere conto il datore di lavoro quando bandisce una procedura di progressione verticale anziché orizzontale all'interno dell'area?
È valutabile qualsiasi attività formativa, anche quella fornita dalla piattaforma Syllabus?
Capita che i dipendenti maggiormente oberati di lavoro non facciano in tempo a seguire corsi di formazione e aggiornamento, mentre i lavoratori ben imboscati anziché lavorare facciano incetta di corsi di formazione per poi prevalere in graduatoria quando si bandiscono le progressioni interne. Come ovviare a tutto questo?
RISPOSTA
Anche se il dettato normativo, quanto meno per le progressioni verticali di cui all'articolo 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001, è molto generico (“possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno...”) possiamo escludere che qualsiasi attività formativa si trasformi in titolo valutabile ai fini delle progressioni verticali / orizzontali.
Non dobbiamo confondere la valutazione relativa alla crescita professionale del dipendente con quella relativa alla costruzione dei criteri selettivi e alla loro coerenza con le finalità della progressione interna.
Per questo motivo è bene evitare di parlare genericamente di “formazione” nel bando delle progressioni.
Occorre specificare quale titolo è valutabile e quale invece non merita attribuzione di alcun punteggio, pur essendo comunque un investimento sulle competenze del dipendente. Anziché parlare genericamente di “formazione valutabile” sarebbe opportuno distinguere ai fini dell'attribuzione di un punteggio, tra le seguenti fattispecie, definendo i criteri in via preventiva: corsi di formazione, attestati di partecipazione, badge digitali, certificazioni rilasciate da soggetti accreditati (quali soggetti?), abilitazioni professionali, competenze certificate in senso tecnico.
Sono valutabili soltanto le certificazioni formali oppure anche gli attestati di frequenza?
Sono valutabili soltanto i percorsi con verifica finale, i corsi svolti in un determinato arco Temporale (ad esempio negli ultimi 5 anni dalla pubblicazione del bando), la formazione coerente con il profilo professionale, la formazione disponibile su specifiche piattaforme formative tra cui Syllabus, nella misura in cui sia stata seguita in misura superiore rispetto agli obblighi formativi in vigore per tutti i dipendenti.
La formazione attribuisce punteggio entro i limiti discrezionali dettati dalla disciplina della procedura (bando delle progressioni). Non esiste un diritto generalizzato del dipendente a ottenere punteggio per qualsiasi attività formativa svolta, come specificato dalla sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione III, 29 maggio 2026, n. 9943, relativa a una procedura di progressione verticale dall’area Assistenti all’area Funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella fattispeci di cui alla suddetta sentenza, si prevedeva l'attribuzione di un punteggio per le “competenze informatiche certificate”.
La commissione ha legittimamente escluso l'attribuzione del relativo punteggio in favore di un candidato che aveva semplicemente seguito il percorso “Syllabus Competenze digitali per la PA”.
La decisione della commissione è stata ritenuta legittima dal giudice amministrativo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.