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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Valutazione dell'attestato di lodevole servizio punteggio nei concorsi pubblici e progressioni verticali
Egr. avvocato, il mio quesito riguarda le progressioni verticali nel pubblico impiego, di cui all'articolo 52 comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001, anche se la sua risposta potrebbe estendersi a qualsiasi concorso pubblico.
Ipotizziamo che nel bando si faccia riferimento al requisito del lodevole servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 09/05/1994 n. 487, tramite la seguente previsione:
“Attestato di lodevole servizio: Punti 2”.
Un dipendente che ha 2 oppure anche 3 attestati di lodevole servizio, quanti punti prende?
Il dipendente che ha soltanto 1 attestato di lodevole servizio, quanti punti prende?
Facciamo allora un altro esempio.
Sempre nello stesso bando per le progressioni verticali è riportato “Abilitazioni professionali: Punti 2” oppure “Competenze Linguistiche: Punti 2”, ma il principio si applicherebbe anche alle pubblicazioni scientifiche, agli incarichi svolti, ai diplomi di laurea, ai master, ai concorsi superati etc etc
In questo caso il punteggio deve essere calcolato in modo incrementale in termini quantitativi, nel senso che il candidato che ha l'abilitazione professionale sia da avvocato che da revisore dei conti, prenderà il doppio del punteggio rispetto al candidato che ha soltanto l'abilitazione da dottore commercialista?
Quando il bando è generico, in quali casi il punteggio per i titoli deve essere calcolato in modo incrementale in termini quantitativi?
Grazie avvocato.
RISPOSTA
La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 24 giugno 2026, n. 5054, riferita ad una procedura per progressione verticale attivata da un comune, differenzia i titoli che esprimono una “qualità” del lavoratore che, a prescindere dai profili quantitativi, ne manifestano l’attitudine soggettiva, come appunto l'attestato di lodevole servizio, dai titoli che rilevano come tali per il loro contenuto sostanziale (diploma di laurea, master, specializzazioni etc etc)
Il diploma di laurea (titolo di studio legato ad uno specifico contenuto sostanziale) ha rilievo quantitativo; pertanto, diventa rilevante ai fini del punteggio il numero di diplomi posseduti dal candidato.
L'attestato di lodevole servizio ha rilievo esclusivamente tabellare, ma non quantitativo; pertanto, diventa irrilevante il numero degli attestati posseduti dal candidato. Sia il candidato che possiede un solo attestato di lodevole servizio, sia quello che ne possiede due o più di due, prenderanno i due punti previsti dal bando perché la generica clausola deve essere interpretata in termini “binari” di “possesso” ovvero “non possesso”.
Il bando in questione inoltre utilizza il singolare “attestato” e non il plurale; questo rafforza le conclusioni della presente consulenza: è sufficiente un solo attestato per ottenere i 2 punti previsti dal bando. Oltre ai due punti, non si può ovviamente andare …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.