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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Rinuncia all’assunzione part time da parte di un idoneo in una graduatoria per tempo pieno





Egr. avvocato, la mia domanda riguarda la decadenza dalla graduatoria di un concorso pubblico. Sono idoneo in una graduatoria per istruttore amministrativo a tempo pieno e mi hanno invitato a firmare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma part time.
Vorrei capire se la rinuncia all’assunzione a tempo parziale da parte di un idoneo collocatosi in una graduatoria per tempo pieno, debba avere quale conseguenza, la decadenza dalla graduatoria medesima (ovviamente nel silenzio del bando).
Vorrei dei riferimenti giurisprudenziali se possibile.

RISPOSTA

Secondo il TAR Puglia-Bari, sezione I, sentenza 18 giugno 2026, n. 762, la rinunzia ad un’assunzione a tempo parziale a fronte del superamento di un concorso per un impiego a tempo pieno non può determinare l’esclusione dalla graduatoria del candidato che non accetta la proposta di lavoro in part-time; tranne che il bando di concorso prevedeva l’esclusione come conseguenza della rinuncia all’assunzione a tempo parziale. Nel tuo caso, tuttavia, il bando nulla specifica in riferimento ad una rinuncia al contratto di lavoro part time.
Il bando si limita a prevedere quanto segue: “Il vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto all’assunzione, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga, per giustificato motivo, una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall'Amministrazione caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte” e non, dunque, la decadenza nella graduatoria.

Secondo il TAR Puglia-Bari, l’art. 17, comma 3, del d.p.r. 487/1994 non potrebbe da solo legittimare la decadenza dalla graduatoria, in quanto il posto di lavoro a tempo parziale offerto all'idoneo, non ha le medesime caratteristiche di quello oggetto del bando, a tempo pieno. Pertanto, il rifiuto dell'idoneo alla “presa servizio” assume in questo caso gli estremi del giustificato motivo.
Ricordo quanto previsto dal suddetto articolo 17 comma 3: “Il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l’idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio”.

In questo caso, la norma non è pertinente e pertanto non applicabile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
 

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