Utilizzo legittimo delle registrazioni audio nei procedimenti disciplinari
Egr. avvocato sono stato sottoposto ad un procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001.
Sono un pubblico dipendente con il profilo di operatore manutentivo e il mese scorso avrei insultato un mio collega dell'ufficio personale per la sua omosessualità.
Non è affatto vero e possiedo le registrazioni fatte con il mio smartphone che dimostrano che in realtà quello che è stato insultato sono proprio io! mi ero semplicemente lamentato con il collega dell'ufficio personale, perché dall'inizio del 2026 non mi vengono accreditati i buoni pasto, nonostante i miei quattro rientri pomeridiani.
Questo file audio mi scagionerebbe ma secondo la Commissione disciplinare non è utilizzabile in un procedimento disciplinare, in quanto vietato dallo Statuto dei Lavoratori.
È vero?
Oppure posso utilizzare questo file audio a mia difesa?
RISPOSTA
La commissione disciplinare applica erroneamente l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).
Le limitazioni all'uso delle registrazioni audio si applicano soltanto quando, sulla base di queste registrazioni, si vuole fondare la contestazione disciplinare nei confronti del lavoratore dipendente. Se le registrazioni audio devono essere utilizzate a difesa del dipendente invece, non ci sono limiti ex lege, fatto salvo il generale limite di registrare esclusivamente conversazioni alle quali si è partecipi come parte attiva.
Il diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione ti consente di utilizzare tutti i file audio che ti consentirebbero di essere scagionato dall'accusa posta a fondamento del procedimento disciplinare.
Se la commissione non accetterà questa prova audio fondamentale, impugnerai l'eventuale sanzione disciplinare con ricorso al tribunale del lavoro.
Per operare a “regola d'arte”, la commissione dovrebbe consentire al dipendente la produzione di questo file audio, salvo poi ascoltare come testimoni tutti i lavoratori dipendenti che risultano essere stati registrati, al fine di raggiungere un pieno convincimento sulle responsabilità e sulle circostanze per cui il dipendente avrebbe posto in essere una determinata condotta. Leggiamo adesso l'articolo 4 dello statuto dei lavoratori per renderci effettivamente conto che non si tratta di una norma limitatrice del diritto di difesa del lavoratore dipendente all'interno di un procedimento disciplinare:
“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. omissis ...
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
La ratio di questa norma di legge è diametralmente opposta!
Come puoi verificare dalla lettura della norma, la commissione disciplinare ha preso un grande abbaglio …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
