Equiparazione tra servizio civile universale e servizio civile nazionale ai fini della riserva di posti nei concorsi pubblici
Egr. avvocato, ho svolto il servizio civile nazionale dal 2017 al 2018, prima dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'equiparazione tra servizio civile universale e servizio civile nazionale (anno 2025), ai fini della riserva di posti nei concorsi pubblici del 15%.
Questa equiparazione tra SCU e SCN ai fini dei concorsi pubblici è stata introdotta dal legislatore soltanto nel mese di marzo 2025.
La mia domanda è pertanto la seguente: l'equiparazione tra SCU e SCN ha efficacia retroattiva?
Chi ha svolto il servizio civile nazionale prima del 2025, ha diritto alla riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici, come se si trattasse del servizio civile universale?
Spero di essermi spiegato bene.
RISPOSTA
Ti sei spiegato benissimo e per rispondere alla tua domanda dobbiamo innanzitutto considerare la sentenza 13 luglio 2026, n. 5598, con la quale il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione retroattiva della riserva del 15% per i volontari del Servizi civile nazionale, poiché le norme che stabiliscono le quota di riserva nei concorsi pubblici, sono di stretta interpretazione, data la necessità di rispettare i principi di parità di trattamento e trasparenza nell’accesso ai pubblici impieghi, e non possono essere estese oltre le ipotesi configurate dal legislatore.
Chi ha svolto il servizio civile nazionale prima dell’intervento del Legislatore (ossia l'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), non ha diritto a nessuna equiparazione con il servizio civile universale (SCU), al fine di beneficiare della riserva dei posti in una procedura concorsuale;
L’art. 4, comma 4, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025, prevede infatti quanto segue: “All'articolo 18, c.4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla L. 6 marzo 2001, n. 64»”.
Dobbiamo necessariamente considerare che, ai sensi dell’art. 11 delle Preleggi, “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”; prima dell'anno 2025, non c'è stata nessuna equiparazione tra SCN e SCU. Il legislatore prima del marzo 2025 non ha ritenuto di equiparare le due tipologie di servizio civile.
Il Consiglio di Stato esclude pertanto “che al medesimo risultato dell’equiparazione tra i due servizi sia possibile giungere attraverso l’attività interpretativa del giudicante”.
Per questi motivi, chi ha svolto il servizio civile universale prima del mese di marzo 2025, non ha diritto alla riserva di posti nei concorsi pubblici del 15%, stante l'assenza di un'efficacia retroattiva dell'equiparazione tra SCN e SCU.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
