1 - Corretto utilizzo permessi legge 104/1992 da parte di più persone legittimate per l'assistenza dello stesso genitore
Egr. avvocato, io e mio fratello siamo entrambi pubblici dipendenti del Ministero dell'Interno e la presente richiesta di consulenza riguarda la fruizione a ore dei permessi ex legge 104/1992, da parte di più persone legittimate ad assistere la medesima persona disabile (nostro padre).
La mia domanda è la seguente: io e mio fratello siamo obbligati a prendere questi permessi in giornate diverse oppure possiamo prenderli anche nella stessa giornata, sempre nell’interesse del genitore con riconoscimento ex lege 104/1992?
RISPOSTA
Potete entrambi usufruire dei permessi, anche nella stessa giornata, sempre nell'interesse della medesima persona.
Secondo l'orientamento ARAN Id. 37654 del 16 luglio 2026, nel caso in cui più persone siano legittimate all’assistenza della medesima persona, non vige un obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.
L’art. 33 del CCNL Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 prevede, la possibilità di fruire dei predetti permessi anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
La normativa, come modificata dal decreto legislativo n. 105/2022, ha superato il principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti, fatto salvo il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro, senza specificare che in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.
Non essendo stato specificato questo paletto, nulla ti impedisce ad esempio di prendere quattro ore di permesso al mattino, mentre tuo fratello ne potrebbe prendere quattro al pomeriggio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Permessi legge 104/1992: è obbligatoria la presenza fisica costante accanto al disabile?
Egr. avvocato, la presente richiesta di consulenza riguarda il corretto utilizzo dei permessi ai sensi della legge 104/1992.
Se chiedo un permesso pomeridiano per assistere mia madre disabile, sono obbligato a trascorrere l'intero arco temporale per il quale ho chiesto il permesso, insieme a lei?
Oppure posso anche uscire di casa?
Con quali motivazioni e per quali incombenze posso uscire di casa?
Vorrei evidenziare che la presente consulenza non riguarda il congedo straordinario biennale, ma i permessi orari /giornalieri per l'assistenza al disabile con connotazione di gravità.
RISPOSTA
Secondo quanto deciso dall'ordinanza n. 13155/2026 della Corte di Cassazione, il permesso orario giornaliero previsto dalla legge 104/1992, non richiede una presenza fisica costante accanto al familiare disabile, né una misurazione temporale rigida; per questi motivi, l’assistenza può realizzarsi anche attraverso incombenze amministrative o pratiche, eseguite nell’interesse del disabile.
Il lavoratore non deve tradire la finalità del beneficio dei permessi e questo avviene in presenza di una chiara destinazione di quel tempo alla cura del familiare.
In sintesi, nulla impedisce al lavoratore che usufruisce di questi permessi, di andare in farmacia per acquistare un farmaco per il disabile, anziché alla Posta per pagare una bolletta dell'abitazione di residenza del disabile.
Sicuramente il permesso ex lege 104/92 non può avere la funzione di consentire al dipendente il recupero delle sue energie psicofisiche.
L'abuso del diritto è sanzionabile anche con il licenziamento per giusta causa; sono ammessi i controlli investigativi commissionati dal datore di lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Fonti:
- Ordinanza n. 13155/2026 della Corte di Cassazione
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
