Mobilità volontaria in entrata: nulla osta, qualifiche e obblighi assunzionali





Egr. avvocato, sono un funzionario amministrativo neoassunto all'interno di un ente comunale e sono stato assegnato all'Ufficio Personale.
Mi devo occupare di una procedura di mobilità volontaria in entrata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e vorrei chiarire con Lei alcuni aspetti problematici della suddetta norma del testo unico pubblico impiego che riporto di seguito per completezza espositiva.
Art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

Quali tipologie di dipendenti pubblici possono partecipare ad una procedura di mobilità volontaria?

RISPOSTA

Possono partecipare i dipendenti pubblici contrattualizzati a tempo indeterminato, aventi la stessa qualifica oppure una qualifica corrispondente a quella prevista nel bando di mobilità, anche di altro comparto pubblico. Non possono partecipare quindi i dipendenti pubblici a tempo determinato oppure i dipendenti pubblici in regime pubblicistico come i militari.



Avvocato, cosa dobbiamo intendere per qualifica corrispondente a quella prevista nel bando di mobilità?

RISPOSTA

Non dobbiamo intendere certamente una corrispondenza nominalistica, in quanto la corrispondenza deve essere valutata dal responsabile del procedimento, in riferimento al contenuto effettivo della prestazione, ai compiti concretamente svolti, ai titoli di studio che sarebbero richiesti in caso di accesso dall'esterno per concorso pubblico.
Facciamo un esempio concreto: se in una determinata pubblica amministrazione, per l'accesso dall'esterno (tramite concorso) alla qualifica di funzionario tecnico, è richiesto il titolo della laurea magistrale oppure della laurea vecchio ordinamento, non sarà corrispondente il profilo professionale del dipendente pubblico che pur essendo funzionario tecnico presso altra amministrazione, lo è divenuto vincendo un concorso per il quale era sufficiente la sola laurea triennale.
Come puoi bene vedere non c'è nulla di nominalistico in questa corrispondenza necessaria per il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni pubbliche.



Ai fini della necessità di ottenere il nulla osta preventivo per la successiva partecipazione alla mobilità, quando ed in quale atto deve essere dichiarata l'infungibilità del posto?

RISPOSTA

Sicuramente la dichiarazione di infungibilità non può essere resa per la prima volta in risposta alla richiesta di nulla osta da parte del dipendente oppure al momento della sua partecipazione alla procedura di mobilità presso altro ente pubblico.
La dichiarazione di infungibilità del posto occupato dal dipendente deve essere deliberata al momento dell'approvazione della dotazione organica anziché annualmente al momento dell'aggiornamento della stessa.
Ricordo che sarà quel determinato posto occupato dal dipendente ad essere infungibile, così come deliberato/determinato con l'approvazione della dotazione organica dell'ente, ma non il dipendente in quanto tale (per le sue particolari competenze o capacità …).



In quali casi il trasferimento in mobilità può essere differito?

RISPOSTA

Sì, certo.
L'articolo 30 comma 1 del testo unico pubblico impiego prevede quanto segue: “E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione”.
Consideriamo anche l'articolo 3 comma 7 ter del decreto legge n. 80/2021, norma che contempla non soltanto il vincolo (derogabile con il consenso dell'amministrazione pubblica) di permanenza quinquennale dei neoassunti, ma anche una facoltà molto importante per il datore di lavoro, il differimento della cessione del contratto individuale del dipendente:
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.
Sebbene in alcuni casi il dipendente pubblico possa trasferirsi in mobilità senza preventivo nulla osta, il suo ente di appartenenza potrebbe pur sempre differire il trasferimento fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti ed anche oltre nel caso in cui fosse necessario l'affiancamento.



Dal 1° gennaio 2026, in riferimento alle Province ed agli enti locali con oltre 50 dipendenti di ruolo, è obbligatorio il ricorso alla mobilità volontaria per una quota minima delle assunzioni programmabili; almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario debba essere destinato alle procedure di mobilità volontaria, a condizione che il piano del fabbisogno di personale preveda l’assunzione di almeno dieci unità. Tanto premesso, le mie domande sono le seguenti:
1.come dobbiamo conteggiare i dipendenti in part time ai fini del calcolo delle dieci unità da assumere che fanno scattare questo obbligo? Come conteggiare i dipendenti a tempo determinato?
2.come dobbiamo conteggiare i dipendenti in part time e quelli a tempo determinato ai fini del calcolo dei 51 dipendenti di ruolo che fanno scattare questo obbligo?
3.come calcolare il 15% del budget assunzionale da destinare alla mobilità volontaria?

RISPOSTA

Rispondo alle tue domande:
1.Ai fini del calcolo delle 10 unità di assumere, è irrilevante se il dipendente debba essere assunto part time o full time, perché si devono calcolare le dieci “teste” ossia appunto le unità. Facciamo riferimento a dieci unità da assumere a tempo indeterminato.
2.Ai fini del calcolo dei 51 dipendenti di ruolo che fanno scattare questo obbligo, si considerano soltanto quelli assunti a tempo indeterminato, ma in questo caso due dipendenti in part time al 50% contano quanto un dipendente assunto a tempo pieno; quindi, si computa la percentuale del lavoratore a tempo parziale.
3.Il 15% del budget assunzionale da destinare alla mobilità volontaria, si calcola in riferimento alla base imponibile delle effettive capacità assunzionali impiegate e non quelle teoriche. Troviamo questo importo nel DUP sezione operativa.



Se al termine del colloquio svolto con i candidati, nessuno di essi dovesse raggiungere il punteggio minimo per superare le prova, cosa accade a quelle capacità assunzionali inizialmente impiegate per la mobilità?

RISPOSTA

Possono essere utilizzate per procedere con assunzioni dall'esterno tramite nuovi concorsi oppure scorrimento di graduatorie.
Consideriamo anche quanto previsto dall'articolo 30 comma 1 quinquies del testo unico: “i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo”.
A parte i comandi e distacchi previsti obbligatoriamente per legge, questa norma ridimensiona fortemente l'applicabilità di questi istituti al pubblico impiego.



È possibile per un dipendente di un ente comunale, partecipare ad una mobilità volontaria per fare l'insegnante nella scuola statale?

RISPOSTA

No, tranne che il dipendente comunale risulti inquadrato come docente.
Se inquadrato come docente, dovrebbe avere i requisiti ed i titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno al lavoro da insegnante nella scuola pubblica, ferma restando la corrispondenza del contenuto della prestazione professionale.



Chi all'interno dell'ente deve dare il nulla osta alla mobilità?

RISPOSTA

Sicuramente il dirigente, trattandosi di un atto afferente alla gestione.
La giunta comunale potrebbe fornire indirizzi operativi alla dirigenza, come ad esempio quello di privilegiare le richieste di coloro che hanno figli minori anziché la residenza anagrafica fuori dalla regione.



È necessario il nulla osta se la mobilità determina una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Come si calcola questa percentuale?

RISPOSTA

Dobbiamo considerare il vuoto che andrebbe a creare un eventuale trasferimento del dipendente, in quell'area ed in quel profilo: ad esempio il trasferimento del dipendente Rossi, creerebbe un buco in dotazione organica superiore al 20% di coloro che sono nell'area degli istruttori, assunti con il profilo di istruttore tecnico. Consideriamo quindi il vuoto che il dipendente lascerebbe non soltanto nell'area ma anche nel profilo.



Un istruttore amministrativo può partecipare ad una mobilità per istruttore amministrativo – contabile?

RISPOSTA

Sì, se il RUP considera le due qualifiche corrispondenti, in ragione del contenuto della prestazione professionale che si chiederà al dipendente trasferito, dei titoli di studio e dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno in quella posizione vacante della dotazione organica. Generalmente la risposta a questa domanda è positiva.



Il personale già trasferito per comando da oltre 12 mesi, con valutazione positiva, ha precedenza in caso di mobilità, ma deve comunque fare la domanda di partecipazione dopo la pubblicazione del bando?

RISPOSTA

Sì, certo. Successivamente alla pubblicazione del bando ed entro il termine previsto, deve presentare la domanda di inquadramento in dotazione organica. Se il personale comandato non presenta domanda di inquadramento, cessa dal comando alla sua naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato, anche presso una Amministrazione diversa, per i successivi 18 mesi.



Cosa fare per le ferie maturate nel precedente ente di provenienza? La legge resta silente sul punto.

RISPOSTA

Consiglio di inserire nel bando di mobilità, un'apposita clausola che disciplina in un senso o nell'altro la facoltà di portare con sé le ferie maturate nell'ente di provenienza.



In caso di trasferimento da amministrazione di altro comparto con una differente contrattazione collettiva, cosa fare in riferimento alle eventuali differenze retributive?

RISPOSTA

Secondo la Corte di Cassazione sentenza n. 5736/2024, l'ente di destinazione deve garantire il non peggioramento del trattamento economico, purché sia fisso e continuativo (divieto della reformatio in peius): le differenze retributive diventano assegni ad personam riassorbibili con i successivi aumenti.
Secondo il parere della Funzione Pubblica n. 27149/2021, contrariamente alla posizione assunta dalla Cassazione, non si deve garantire il livello retributivo precedente. La Funzione Pubblica esclude quindi che le differenze si possano trasformare in assegni ad personam riassorbibili. Sei un dipendente pubblico e quindi ti devo ricordare il divieto di estensione del giudicato nel pubblico impiego, oltre la fattispecie portata all'attenzione del giudicante.



Prima della mobilità volontaria, occorre esperire la mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34 bis del testo unico pubblico impiego?

RISPOSTA

Assolutamente no.

Fonti:

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