Pagamenti con POS e indennità di maneggio valori secondo la Corte dei Conti





Gentile avvocato, lavoro come istruttore presso l'ufficio servizi anagrafici di un comune dove i pagamenti dovuti per questi servizi sono effettuati tramite POS, a seguito di una decisione interna organizzativa.
Mi spetta l'indennità di maneggio valori?
Secondo il dirigente del settore Personale, non mi spetta l'indennità per particolari condizioni di lavoro, in quanto non maneggio banconote e monete versate dai cittadini che accedono ai servizi anagrafici, ma “agevolo” (è la sua espressione) il pagamento tramite POS.
Cosa prevede la giurisprudenza?

RISPOSTA

Confermo il tuo diritto a percepire l'indennità di maneggio valori, denominata indennità per particolari condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 132 del 23 giugno 2026: il maneggio di valori si realizzi anche qualora la riscossione avvenga mediante l’utilizzo di POS e altri strumenti elettronici di pagamento.
Siccome riscuoti pagamenti tramite POS, ti deve essere attribuita la qualifica di agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale.
Sei considerato dalla Corte dei Conti un agente contabile anche se i versamenti confluiscono direttamente nel conto del tesoriere.
Il concetto di “maneggio di denaro” (vedi art. 610 del r.d. n. 827/1924) deve essere inteso in senso lato.
L’articolo 5, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”) prevede il seguente obbligo per le pubbliche amministrazioni: le P.A. “sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.

Per la Corte dei Conti i pagamenti elettronici (“POS”, Point of Sale) sono assimilabili al concetto di denaro pubblico anche ai fini della nomina ad agente contabile e delle indennità correlate al maneggio di denaro.

L'espressione “maneggio di denaro” deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti; stesse conclusioni per gli incassi eseguiti con carta di credito.
Per queste modalità di riscossione si applica la disciplina dell'agente contabile e l'obbligo di resa del conto giudiziale anche nell’ipotesi in cui le somme riscosse confluiscano direttamente nel conto del tesoriere, senza transito nelle disponibilità materiali dell’incaricato.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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