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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Assistente sociale in prova presso il comune non ha diritto alla conservazione del posto in caso di accettazione dell'incarico come personale Ata





Gentile Avvocato, vorrei sottoporLe un quesito riguardante la posizione lavorativa della mia compagna.
La mia compagna è attualmente assistente sociale a tempo indeterminato presso un Comune. Ha recentemente vinto il relativo concorso ed è attualmente in periodo di prova.
Nel frattempo, essendo inserita nelle graduatorie del personale ATA, ha ricevuto comunicazione della possibilità di essere assunta a tempo indeterminato presso una scuola pubblica nel profilo di Assistente Amministrativo ATA.
Il problema è che, al momento, non vorrebbe rinunciare definitivamente al posto di assistente sociale presso il Comune, ma allo stesso tempo vorrebbe poter accettare l'assunzione a tempo indeterminato nella scuola, per valutare concretamente quale delle due attività lavorative sia più conveniente per lei.
Vorremmo quindi sapere se, considerato che è ancora in periodo di prova presso il Comune, esista la possibilità di:
1.accettare l'assunzione a tempo indeterminato come Assistente Amministrativo ATA presso la scuola pubblica;

RISPOSTA

Questo significherebbe dimettersi senza paracadute dal Comune presso il quale è assunta come assistente sociale, in quanto è ancora in prova presso l'ente comunale.
Il referente normativo della presente risposta è il comma 11 dell'articolo 21 del CCNL Funzioni Locali triennio 2022 – 2024, siglato il 23 febbraio 2026. Per completezza espositiva riporto anche i commi 10 e 10 bis:
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza.
10. bis La disciplina di cui al comma 10 si applica, altresì, al dipendente assunto nell’area superiore, a seguito di una procedura di progressione tra le aree, che non si è avvalso dell’esonero del periodo di prova di cui al comma 2 del presente articolo.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.



2.contestualmente, chiedere un periodo di aspettativa presso il Comune, eventualmente anche per svolgere il nuovo rapporto di lavoro;

RISPOSTA

Ai sensi del suddetto comma 11, ne avrebbe diritto soltanto se avesse superato il periodo di prova come assistente sociale.



3.in questo modo, mantenere temporaneamente il posto di assistente sociale senza dovervi rinunciare, svolgendo nel frattempo il servizio presso la scuola;

RISPOSTA

Non è possibile lasciarsi questa porta aperta.



4. eventualmente, una volta conclusa la valutazione del nuovo impiego, rientrare al Comune oppure decidere definitivamente di proseguire come ATA.

RISPOSTA

Non è possibile, non avendo ancora superato il periodo di prova come assistente sociale.



In particolare, ci interessa capire se il fatto che sia ancora nel periodo di prova presso il Comune incida sulla possibilità di chiedere l'aspettativa e se esista una specifica forma di aspettativa che consenta di accettare un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione.

RISPOSTA

Purtroppo incide in modo inesorabile, senza lasciare spazio a soluzioni alternative.



Vorremmo inoltre sapere quali sarebbero i rischi, soprattutto nel caso in cui l'aspettativa non fosse concedibile durante il periodo di prova, e se esistano alternative che le permettano di non perdere immediatamente uno dei due posti.
La ringrazio anticipatamente per il chiarimento.

RISPOSTA

Paradossalmente non ci sono rischi, perché la norma è talmente chiara da non lasciare spazio ad interpretazioni ondivaghe.
Se prenderà servizio presso la scuola, si dimetterà dal Comune senza alcuna possibilità di conservare il posto come assistente sociale. Il comma 11 è una norma contrattuale dalla chiarezza adamantina: “La disciplina del comma 10 (diritto alla conservazione del posto) non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • CCNL Funzioni Locali triennio 2022 – 2024, siglato il 23 febbraio 2026
 

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