È consentito al dipendente pubblico l'utilizzo protratto di contratti di cessione di diritti d'autore per le sue opere letterarie
Sono un dipendente pubblico.
Da 10 anni, in conformità al punto b) del 6° comma dell'art 53 del Dlgs n. 165/2001, utilizzo il contratto di cessione diritti d'autore per cedere le mie opere editoriali, da me scritte (libri, editoriali, vademecum, articoli), sempre alla stessa casa editrice specializzata in editoria per gli enti locali. Non ho mai avuto imposizioni o vincoli di orario/consegna.
RISPOSTA
Il referente normativo individuato è corretto: mi riferisco al 6° comma dell'art 53 del Dlgs n. 165/2001.
So che la cessione del diritto d'autore ha come oggetto la cessione dell'opera intellettuale: non porta mai alla costituzione di un rapporto di lavoro.
RISPOSTA
Esatto, né tanto meno possiamo parlare di attività professionale autonoma, tranne che il pubblico dipendente ponga in essere una vera e propria campagna di promozione dei suoi libri, presentandoli in trasmissioni TV oppure radiofoniche, in convegni pubblici, in dibattiti politici etc etc.
Parliamo esclusivamente di prestazioni derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno.
È un'attività "libera", non soggetta ad autorizzazione da parte della PA di appartenenza.
RISPOSTA
Esatto; è anche vero che spesso i regolamenti interni dell'ente anziché il piano anticorruzione (adesso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO) impongono al pubblico dipendente un mero obbligo informativo nei confronti del datore di lavoro, prima di procedere con la pubblicazione dell'opera dell'ingegno, anche al fine di verificare l'assenza di conflitto d'interessi anziché un danno d'immagine alla Pubblica Amministrazione derivante dai contenuti del libro.
Non rientra nemmeno tra le attività "incompatibili" di cui all'art. 60 Dpr n. 3/1957.
RISPOSTA
Confermo con tutta evidenza, non a caso non avrai certamente aperto una tua partita Iva; non si tratta di commercio, industria, professione, impieghi alle dipendenze di privati oppure cariche in società costituite a fine di lucro.
Tuttavia mi preoccupa la continuità nel tempo (10 anni sono tanti).
RISPOSTA
Attenzione perché è irrilevante l'occasionalità oppure la continuità, quando si tratta di prestazioni relative alla utilizzazione economica da parte dell’autore di opere dell'ingegno.
Nota bene questo periodo del comma 6, collocato prima dell'elencazione dei compensi e delle prestazioni escluse (lettere da a) a f-bis)): “Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”.
La regola generale si applica a tutti gli incarichi, ANCHE OCCASIONALI.
Quando il legislatore ha voluto ribadire la rilevanza dell'occasionalità di un incarico, lo ha fatto in modo espresso!
Ubi lex voluit dixit ...
Di seguito il legislatore prosegue inserendo nella norma il seguente periodo:
“Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali”;
Il legislatore elenca una casistica tassativa di esclusioni dalla regola generale dell'incompatibilità del pubblico dipendente, senza attribuire alcun valore alla circostanza dell'occasionalità anziché della continuità delle prestazioni!
In parole povere queste prestazioni sono escluse dalla regola generale dell'incompatibilità, sia che si pubblichi un solo libro in tutta la propria vita lavorativa, sia un libro ogni anno …
È possibile che l'utilizzo protratto di (esclusivi) contratti di cessione di diritti d'autore possa essere interpretato come attività professionale abituale sistematica e continuativa (vietata al dipendente pubblico)?
Grazie
RISPOSTA
Diventerebbe attività professionale autonoma, soltanto se fosse accompagnata da una sistematica campagna di promozione dei libri, tale da impegnare settimanalmente il dipendente pubblico in convegni, trasmissioni TV etc etc
Non sarà certamente il numero delle opere letterarie pubblicate annualmente, a rendere incompatibile la tua attività di scrittore; tutto questo non è infatti previsto dall'articolo 53 comma 6 del Testo unico pubblico impiego.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
