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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Risarcimento danni da azione criminosa di stampo mafioso errore nella quantificazione
Ad un incendio di natura dolosa che ha danneggiato i locali di mia proprietà e la merce, le attrezzature e quant'altro in esso depositato dall'affittuario, sig. xxxxxxxxx, posti in fregio alla Via xxxxxxxx di P.. Tale azione criminosa è stata oggetto di apposita indagine da parte della Procura Antimafia di P. conclusa con la condanna dei responsabili.
RISPOSTA
Immagino una condanna del tribunale penale di P. per associazione di stampo mafioso.
Ciò posto, è stata esplicitata apposita richiesta alla Prefettura ai sensi e nel rispetto della legge n. 44/99,per avere riconosciuti i danni subiti a causa dell'incendio.
RISPOSTA
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 44/1999, per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata. Sono quindi ricompresi anche i danni ai beni immobili, non soltanto il danno da lucro cessante (mancata riscossione del canoni di affitto).
2)In merito, si evidenzia che, mentre al conduttore sono stati riconosciuti e liquidati tutti i danni subiti, allo scrivente è stato riconosciuto solamente un danno di € 20.000,00, senza procedere al contraddittorio e quindi in violazione al procedimento, per la mancata valutazione delle osservazioni ( legge n. 241/90).
RISPOSTA
Confermo la violazione della suddetta norma della legge sul procedimento amministrativo.
Tra l'altro, la perizia di stima relativa ai danni in questione prevede un importo pari ad € 150.000,00.
3)Pertanto, si è registrata una palese disparità di trattamento e la violazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana. Infatti, all'interno dello stesso procedimento giudiziario previsto dalla legge speciale n. 44/99 si sono concretizzati atti e determinazioni differenti sulle somme da liquidare per i danni (SIC !!!).
RISPOSTA
Nonostante quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 44/1999, come abbiamo visto in precedenza, a proposito del diritto al risarcimento degli immobili.
Le conseguenti richieste mirate a rimodulare il danno inoltrate alla Prefettura, in quanto ritenuto non congruo, non sono state riscontrate, per cui ho richiesto l' intervento del Sig. Presidente della Repubblica Italiana, per superare tale GAP.
RISPOSTA
Il Presidente della Repubblica non ha una competenza diretta relativamente a queste fattispecie.
Tanto premesso, si precisa che la stima predisposta dal Nucleo di Valutazione incaricato, dalla Prefettura -sezione Antiraket, in violazione del contraddittorio risulta non congrua per i motivi che seguono:
- L'importo definito in € 20.000,00 corrisponderebbe al totale dei canoni d'affitto, relativi al periodo intercorrente tra la data dell'incendio del giugno 2008, il sequestro giudiziario e il tempo necessario per le autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori di ripristino e completamento degli stessi avvenuto nel febbraio 2010.
- L'importo dei lavori di ripristino ammonta ad € 150.000,00 per come da apposita perizia di stima. - All'affittuario dei locali sono state liquidate e saldate tutte le merci, le attrezzature e quant'altro esistente all'atto dell'incendio.
RISPOSTA
Abbiamo quindi una violazione dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 44/1999, nella parte in cui non sono stati risarciti i danni all'immobile, ma soltanto il danno da lucro cessante.
Ho adito al Tribunale Civile di P. per avere riconosciuto tutti i danni subiti, facendo riferimento alla documentazione disponibile ed alla perizia di stima.
Il G. I., dopo le istruttorie, ha disposto la C.T.U, incaricando un tecnico esperto in materia, delegando lo stesso ad acquisire tutta la documentazione necessaria presso gli Uffici competenti. Il C.T.U. convoca il primo sopralluogo invitando tutte le parti in causa, incassa la somma disposta con il decreto del G. I. e rinuncia all'incarico, sul presupposto della mancanza della documentazione fotografica che, invece, avrebbe dovuto richiedere agli Uffici competenti. ( SIC !!!!!!!!!!!!!!!!!) Tale ABOMINIO GIURIDICO, concretizzatosi utilizzando l'ignaro Giudice Istruttore che aveva incaricato il CTU (dandone precise istruzioni), poi non rispettate, è avvenuto alla presenza dei preposti dell'Avvocatura dello Stato, della Prefettura, i quali pur avendone la disponibilità della documentazione fotografica, non hanno inteso esibirla superare tale GAP ( SIC !!! ) . Quanto precede, rapportato all'azione criminosa subita, ha rappresentato per lo scrivente la prima sconfitta morale e legale. La prosecuzione della causa avvenne con il subentro di una G.O.T. e si concluse con la mia condanna alle spese di giudizio. Il successivo ricorso in appello si concluse pure con la conferma delle spese di giudizio. Oltre al danno la beffa.
RISPOSTA
Avresti dovuto ricorrere in Cassazione, impugnando la sentenza di appello, al fine di esaurire le vie interne di giudizio, presupposto essenziale per procedere con ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Conseguentemente, ho adito al Tribunale Civile per il risarcimento parziale dei danni subiti.
RISPOSTA
È stato un errore strategico.
Avresti dovuto ricorrere in Cassazione per esaurire le vie interne di giudizio, al fine di ricorrere successivamente alla Corte Europea entro 4 mesi dalla sentenza di Cassazione.
Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato precisando che si trattava di un giudizio già definito con Sentenza ( SIC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) , per cui il G. I. stante le precisazioni che non era stata effettuata la stima dei danni, escludendo quanto statuito dall'art. 3 della Cost. Italiana, dalla legge n. 44/99 e successive circolari relative ai criteri di stima dei danni, emanò una sentenza condannandomi al pagamento di € 5000,00 circa, da pagare all'Avvocatura Distrettuale. La stessa Avvocatura con il precetto a posto a mio carico aggiunse pure gli interessi moratori per tardato pagamento.
Conseguentemente, ho adito al Tribunale Civile per il risarcimento parziale dei danni subiti. Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato precisando che si trattava di un giudizio già definito con Sentenza ( SIC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!) , per cui il G. I. stante le precisazioni che non era stata effettuata la stima dei danni, escludendo quanto statuito dall'art. 3 della Cost. Italiana, dalla legge n. 44/99 e successive circolari relative ai criteri di stima dei danni, emanò una sentenza condannandomi al pagamento di € 5000,00 circa, da pagare all'Avvocatura Distrettuale. La stessa Avvocatura con il precetto a posto a mio carico aggiunse pure gli interessi moratori per tardato pagamento. Per tutto quanto sopra, si chiede:
a) I danni procurati dalle azioni criminose della mafia dopo quanto tempo di prescrivono?
RISPOSTA
La prescrizione è pari ad almeno 15 anni, ossia il massimo edittale della pena prevista dall'articolo 416 bis del codice penale (Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni).
Ai sensi dell'articolo 2947 III comma del codice civile infatti, “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di cinque anni, questa si applica anche all'azione civile”.
Per questo motivo, la prescrizione da fatto illecito, in questo caso, non è pari a 5 anni ma ad almeno 15 anni.
b)L'abominio giudiziario venutesi a creare con la determinazione del CTU di rinunciare all'incarico, in quanto lo scrivente non disponeva della documentazione fotografica che, invece, era nella disponibilità delle altre parti (citate in giudizio) presenti al sopralluogo può essere un elemento che segna la fine del giusto processo?
RISPOSTA
Sì, ma soltanto in sede di ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo.
Su tale argomento è importante chiarire le precise responsabilità sia dell'Avvocatura D. che della Prefettura. Infatti, la difesa ad oltranza dell'Avvocatura Distrettuale di non consentire l'esame dettagliato dei danni procurati dalla mafia non è comprensibile da qualsiasi angolazione venga valutata. Per assurdo e non solo, tali determinazioni si confondono con l'arroganza del "potere", ove i termini della democrazia e della piena legalità sono opzionali.
RISPOSTA
Confermo: la tua controparte era la Pubblica Amministrazione italiana, non il vicino di casa molesto anziché un altro condomino … è davvero assurdo quello che ti è accaduto!
c) Nel contesto di cui sopra, l'art. 3 della Cost. Italiana come può essere fatto valere?
RISPOSTA
Con ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, contro lo Stato Italiano.
d) È possibile contestare all'Avvocatura le irrituali e fuorvianti valutazioni relative ai danni (di fatto non sono stati mai calcolati dagli Uffici preposti ), mai definiti in Sentenza ma che puntualmente, invece , vengono richiamati come facenti parte di una precedente Sentenza.
RISPOSTA
Sì e penso che tu abbia fatto proprio questo con il tuo ricorso al giudice europeo.
e) Per una maggiore mia tutela ho adito alla Corte Europea avverso le Sentenze di cui sopra . Potrei avere da parte vs/ una valutazione per meglio tutelare i miei interessi?
Grazie e doverosi ossequi
RISPOSTA
C'è soltanto un aspetto che mi lascia perplesso.
Per adire validamente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il presupposto dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è il requisito fondamentale di ricevibilità previsto dall'articolo 35 della Convenzione sui diritti dell'uomo.
Nel tuo caso, tuttavia, sei risultato soccombente in corte di appello, ma anziché ricorrere in Cassazione, hai ripreso con un nuovo giudizio in primo grado.
Temo che da un punto di vista formale, il giudice europeo possa eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, prima della presentazione del ricorso alla Corte europea.
Nella sostanza hai ragione da vendere, ma ho questo fondato timore relativo alle formalità necessarie per la valida presentazione del ricorso alla Corte Europea.
C'è il rischio che il giudice europeo possa rigettare il tuo ricorso, senza nemmeno entrare nel merito, considerandolo irricevibile per i suddetti motivi formali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2947 del codice civile
- Art. 416 bis del codice penale
- Art. 35 della Convenzione sui diritti dell'uomo
- LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.