Categorie protette: dalla conservazione del posto alla ricostituzione del rapporto
Gentile Avvocato, le scrivo per sottoporLe una questione relativa alla conservazione del posto prevista dal CCNL Funzioni Locali in caso di assunzione presso un'altra Pubblica Amministrazione.
RISPOSTA
Si tratta dell'istituto giuridico previsto dall'articolo 25 commi 10 e 11 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza:
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.
Secondo il parere ARAN CFL145 del 30 novembre 2021 si tratta di una specie di riammissione in servizio, determinando la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Attenzione perché è la stessa natura giuridica della ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni di cui all'articolo 26 CCNL Comparto Funzioni locali 2019/2021:“il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita”. Al lavoratore riammesso in servizio è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro.
Attenzione al comma 4, sempre del suddetto articolo 26 CCNL Funzioni locali:
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente.
Queste norme saranno fondamentali per trovare una soluzione concreta alla tua situazione.
Attualmente sono dipendente a tempo indeterminato del Comune di Verona e sono risultato destinatario di un'assunzione presso il Comune di Frosinone tramite scorrimento di una graduatoria riservata alle categorie protette ex art. 1 Legge 68/1999.
Il problema nasce dal fatto che, essendo attualmente occupato, per poter essere assunto da Frosinone nella procedura riservata dovrei cessare il rapporto con Verona e riacquisire lo status richiesto per il collocamento mirato dimettendomi e iscrivendomi nuovamente al collocamento mirato, per poi firmare il contratto di lavoro al Comune di Frosinone.
RISPOSTA
Esatto, tutto questo anche per un solo giorno.
La normativa però prevede l'istituto della conservazione del posto sia valido solo in caso di continuità tra i due rapporti di lavoro, ovvero senza risoluzione di continuità.
RISPOSTA
È vero che c'è anche l'istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalle dimissioni a condizione che il posto in dotazione organica che hai lasciato vacante, firmando il contratto di lavoro con il Comune di Frosinone, non sia stato nel frattempo “occupato” a seguito dell'assunzione di un'unità di personale da parte del Comune di Verona.
Vorrei quindi capire se, in una situazione del genere, sia comunque possibile tutelare il diritto alla conservazione del posto presso Verona durante il periodo di prova a Frosinone.
RISPOSTA
In questo caso, non parliamo di diritto soggettivo alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ma semmai di un interesse legittimo.
Ovvero se esista un'interpretazione o una soluzione giuridica che consenta di evitare la perdita di tale diritto, considerando che la cessazione e la nuova assunzione potrebbero avvenire a distanza di un solo giorno.
In particolare, Le chiederei se fosse possibile esaminare la questione e verificare l'eventuale esistenza di un appiglio normativo, interpretativo o giurisprudenziale che possa risolvere il problema.
Grazie
Cordiali saluti
RISPOSTA
Prima di rassegnare le dimissioni dal Comune di Verona, chiedi tramite nota protocollo all'Ufficio Personale se hanno programmato di sostituirti con una nuova assunzione e quando tutto questo accadrà secondo il piano del fabbisogno annuale e triennale.
Fino ad allora, ossia fino a quando il tuo posto in dotazione organica resterà vacante, chiedi preventivamente la disponibilità ad accettare un'eventuale ricostituzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 26 CCNL Funzioni locali, non potendo esercitare il diritto alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 25 CCNL.
Presumibilmente ti risponderanno che non sussiste alcun problema, laddove tu volessi ricostituire il tuo rapporto di lavoro con il Comune di Verona, prima che il posto in dotazione organica sia occupato da altre unità di personale.
Così facendo, anche se tecnicamente non potrai avvalerti di un diritto soggettivo alla conservazione del posto, le garanzie di fatto saranno le stesse, laddove volessi ritornare in servizio presso il Comune di Verona.
Di seguito un fac simile di richiesta al Comune di Verona.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
