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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
La moglie del comandante può lavorare nello stesso corpo di polizia locale
Egr. avvocato, vorrei esporre la mia situazione lavorativa.
Sono un agente di polizia locale presso un comune di medie dimensioni (circa 15.000 abitanti). Nel medesimo Corpo di polizia municipale lavorano due coniugi, il comandante (marito) e un'ispettrice (moglie); mi chiedo come tutto questo sia possibile, come nessuno riesca a vedere questo conflitto d'interessi permanente, ad esempio in caso di illeciti disciplinari ovvero di altra natura commessi dall'ispettrice.
Le chiedo quale sia la soluzione.
Se possono contestualmente lavorare nello stesso comando due coniugi, se il coniuge del comandante può appartenere allo stesso medesimo comando, quali sono le misure per limitare le storture di un conflitto d'interessi permanente, chi dovrebbe intervenire.
Grazie avvocato.
RISPOSTA
Nessuna norma di legge impedisce a due coniugi di lavorare all'interno dello stesso Corpo di polizia locale, né tanto meno nessuna normativa impedisce al coniuge del comandante di appartenere allo stesso comando, prestando la propria opera agli ordini del proprio marito/moglie.
Non esiste un'incompatibilità a monte ma in alcuni casi potrebbe verificarsi un conflitto d'interessi e pertanto si dovrebbero prevedere nel PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) misure idonee a superare questa problematica.
Quali misure?
In presenza di un procedimento disciplinare, l’ente comunale dovrebbe imporre al Comandante di astenersi dall’assunzione di qualunque decisione che potrebbe produrre effetti (favorevoli o sfavorevoli) nei confronti della moglie/marito. La sezione anticorruzione del PIAO dovrebbe quindi prevedere il soggetto responsabile che dovrebbe assumere questa decisione al posto del comandante, i tempi e le modalità operative delle verifiche in materia di conflitto d'interessi. Il buon senso suggerisce di non individuare proprio il comandante quale membro della commissione disciplinare dell'ente locale.
Sempre la Sezione Anticorruzione dovrebbe prevedere la condivisione delle attività con altro dirigente, l’invio di resoconti informativi (eventualmente con cadenza periodica) al segretario comunale oppure una procedura di validazione “esterna” delle decisioni spettanti al Comandante riferite al coniuge, sempre in considerazione delle risorse umane a disposizione e dell’esigenza di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa.
Il comandante non potrebbe valutare la performance della moglie e non potrebbe attribuire alla stessa le indennità di funzione o l'indennità da servizio esterno; questi atti di natura datoriale, potrebbero essere adottati da altro dirigente.
Se la turnazione dei vigili coinvolgesse la moglie del comandante, l'ordine di servizio potrebbe essere validato dall’altro dirigente/segretario comunale.
Il segretario comunale dovrebbe periodicamente ricordare agli agenti di polizia locale anche tramite email, che in caso di illecito (ad esempio illecito posto in essere dai due coniugi, d'intesa tra di loro) sussiste la possibilità di inviare segnalazioni al segretario comunale mediante il canale del whistleblowing (d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023), che ne garantisce e tutela l’anonimato, fermo restando il dovere di denuncia di fatti penalmente rilevanti all’Autorità giudiziaria.
La destinazione ad altro incarico di uno dei due coniugi, rappresenta soltanto la misura estrema di soluzione del conflitto d'interessi, soltanto nel caso in cui il rimedio dell’astensione (articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241) anziché gli altri rimedi sopra elencati risultino insufficienti a neutralizzare il rischio di un pregiudizio per l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, derivante da conflitto d'interessi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.