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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Come agevolare i dipendenti degli enti locali prossimi alla pensione ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali





Gentile avvocato sono un dipendente di un ente locale prossimo alla pensione e il mio sindacalista di fiducia mi ha detto che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locale per il triennio 2025 – 2027, agevola i dipendenti prossimi alla pensione, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali, ossia le vecchie progressioni economiche orizzontali, all'interno dell'area contrattuale (funzionari, istruttori, operatori).
Vorrei capire se questo è vero ed in quale misura, anche con un esempio concreto.

RISPOSTA

Il nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli enti locali riscrive le progressioni economiche orizzontali all'articolo 18, introducendo alcune fondamentali novità rispetto al passato.
Il CCNL configura le progressioni orizzontali come una procedura selettiva per aree (una graduatoria finale per ogni area), tuttavia questo precetto è derogabile sia negli enti senza dirigenti, dove le posizioni organizzative valutano i propri collaboratori, al fine di evitare un contrasto – conflitto d'interessi tra valutatori e valutati nell’area dei funzionari (avremo quindi una graduatoria per le posizioni organizzative ed un'altra graduatoria per i funzionari -ex D- che non sono P.O. / E.Q.) ma anche nei piccoli comuni (dove si può bandire un'unica procedura selettiva di PEO alla quale partecipano tutti i dipendenti a prescindere dall'area di appartenenza).
Procedura selettiva significa che risulteranno vincitori una quota di dipendenti inferiore al 50% degli aventi diritto.

Quali sono i requisiti per partecipare alla selezione per le progressioni economiche orizzontali?
Non avere avuto progressioni negli ultimi 3 anni (il contratto collettivo integrativo può ridurre a 2 anni così come aumentare a 4 anni; se riduce a due anni, si può anche prevedere di tenere conto soltanto delle valutazioni performance individuale degli ultimi due anni anziché tre); non avere avuto inoltre negli ultimi 2 anni sanzioni disciplinari superiori alla multa.
I criteri per le PEO vanno contrattati a livello decentrato, fermo restando i seguenti paletti:

a)media delle ultime 3 valutazioni disponibili oppure 2 valutazioni disponibili se è stata esercitata questa facoltà (almeno 40 punti su 100 complessivi);

b)esperienza professionale nella stessa area e nello stesso profilo (non oltre 40 punti su 100 complessivi);

c)criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi attivati dall’ente non obbligatori, trattasi di criterio facoltativo al contrario dei primi due.

Il CCNL prevede la possibilità per il personale dipendente che non ha avuto progressioni economiche orizzontali da almeno 6 anni, di avere assegnato un punteggio aggiuntivo fino a 5 punti su 100, anche in modo graduale e proporzionale all'arco di tempo trascorso dall'ultimo scatto stipendiale di cui il lavoratore ha usufruito.

Fatta questa sintetica premessa, risponderò alla tua domanda.
Il CCNL 2025 – 2027 lascia facoltà di scelta in sede di contrattazione integrativa decentrata, di fissare la decorrenza delle progressioni nel corso dell'anno di riferimento, con un unico limite: la decorrenza non potrà essere anteriore al 1° gennaio dell’anno in cui è stato firmato il CCDI che le ha previste.
Il CCNL prevede inoltre che sia approvata una graduatoria delle progressioni orizzontali e che questa graduatoria possa essere utilizzata nel solo anno di formazione della stessa. Considera infine che quando un dipendente che ha beneficiato di progressioni orizzontali nel corso della sua carriera va in pensione o cessa a vario titolo il suo rapporto di lavoro, restituisce alla parte stabile del fondo per la produttività le quote di scatti stipendiali di cui ha goduto fino al momento del collocamento a riposo / dimissioni.
Se questo è il quadro normativo delle PEO, nulla impedisce di fare la seguente furbata in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Facciamo un esempio concreto.
In sede di contrattazione decentrata integrativa si decide innanzitutto di agevolare i dipendenti prossimi alla pensione, attribuendo 40 punti su 100 all'esperienza professionale (anzianità di servizio in concreto).
Si stabilisce una decorrenza retroattiva delle progressioni, in un momento dell'anno antecedente rispetto al collocamento a riposo di questi dipendenti che si vogliono “aiutare”, in modo che gli stessi possano partecipare alla procedura.
Il dipendente prossimo alla pensione partecipa alla selezione, risulta vincitore, riceve gli arretrati che risulteranno utili anche per incrementare la pensione e poco dopo (o contestualmente se nel frattempo è già andato in pensione), viene escluso da quella stessa graduatoria in quanto non più in servizio; pertanto il pensionato - dimissionario restituisce idealmente al fondo per la produttività le sue quote di PEO che vengono attribuire successivamente al dipendente con inferiore anzianità di servizio che lo segue in graduatoria.
Voglio essere ancora più concreto.

Nel mese di settembre 2027 si stipula il CCDI presso un ente locale e si prevede una progressione economica orizzontale per i funzionari con decorrenza retroattiva dal 1 febbraio 2027.
Abbiamo un dipendente che è andato in pensione ad aprile 2027 ed un dipendente che andrà in pensione a novembre 2027.
Questi due funzionari partecipano alla procedura, vincono la selezione, ricevono gli arretrati, beneficiano della PEO anche a fini pensionistici, ma contestualmente escono dalla graduatoria delle progressioni e poiché la stessa può essere oggetto di scorrimento entro il 2027, al posto loro subentrano due giovani funzionari.
Morale della favola: con questa furbata abbiamo consentito a 4 funzionari al posto di soli 2 funzionari, di beneficiare della progressione economica orizzontale, senza alcun incremento degli oneri economici a carico del fondo per la produttività ovvero del bilancio dell'ente locale.
Ovviamente se la decorrenza delle progressioni fosse stata fissata a maggio 2027, il dipendente collocato in quiescenza nel mese di aprile, non avrebbe potuto partecipare …
Sono tutte scelte da adottare in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i sindacati.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 18 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locale per il triennio 2025 – 2027
 

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