Il rapporto tra nulla osta preventivo e nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità nella pubblica amministrazione
Egr. avvocato, la mia richiesta di consulenza riguarda il nulla osta per ottenere un trasferimento in mobilità, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001.
Sono un dipendente di un comune con 15 dipendenti e vorrei trasferirmi presso un altro piccolo comune più vicino alla mia residenza.
Occorre il nulla osta per partecipare alla procedura di mobilità.
Le mie domande sono:
1)è legittimo che l'amministrazione conceda un nulla osta preventivo prima di partecipare alla mobilità, riservandosi la decisione finale in un momento successivo, quando si dovrà rilasciare il nulla osta definitivo?
2)Una volta ottenuto il nulla osta preventivo, posso partecipare tranquillamente alla mobilità, oppure potrebbero eccepire il fatto che l'amministrazione di appartenenza si è riservata la decisione definitiva in merito al mio trasferimento, soltanto una volta che la graduatoria di mobilità sarà stata approvata?
3)Se l'amministrazione di appartenenza concede il nulla osta preventivo, ma dopo l'approvazione della graduatoria della mobilità, non concede il nulla osta definitivo, posso impugnare questo diniego con ricorso al Tribunale del Lavoro?
Le chiedo di fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto tra nulla osta preventivo e nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità.
Grazie avvocato.
RISPOSTA
Il rapporto tra nulla osta preventivo e nulla osta definitivo alla mobilità è stato trattato nel dettaglio dalla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione lavoro, 9 settembre 2026.
L'articolo 30 comma 1 del testo unico pubblico impiego infatti, è molto generico, facendo riferimento al “previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”.
E' legittimo che il regolamento interno di una pubblica amministrazione possa prevedere che questo assenso preventivo si sviluppi tramite un nulla osta preventivo, necessario per la partecipazione alla selezione, ed un nulla osta definitivo, una volta approvata la graduatoria.
Nulla impedisce all'amministrazione di appartenenza del dipendente che ha già rilasciato il nulla osta preventivo alla partecipazione, di negare il nulla osta definitivo, a condizione che questo diniego sia congruamente motivato.
Secondo la Corte di Appello di Cagliari, questa facoltà di “sdoppiare il nulla osta” rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione datrice di lavoro e sino al rilascio del nulla osta definitivo ed incondizionato non si perfeziona la cessione del contratto e, quindi, il trasferimento del dipendente all’ente destinatario.
Sempre secondo la suddetta sentenza, il mancato rilascio del nulla osta definitivo, nonostante il precedente nulla osta preventivo, non si configura quale esercizio del potere di autotutela di revoca, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale insindacabile dal Giudice ordinario, in presenza di un'adeguata motivazione strettamente connessa al soddisfacimento delle esigenze gestionali ed organizzative dell’ente.
Né tanto meno il dipendente trasferito potrebbe chiedere un risarcimento danni, se questo trasferimento fosse stato ritardato in ragione della necessità di trovare un sostituto tramite concorso pubblico ovvero altra mobilità.
Il nulla osta preventivo non trasforma la posizione giuridica del dipendente in un diritto soggettivo al trasferimento, trattandosi soltanto di una aspettativa di diritto.
Fatta questa sintetica premessa, rispondo altrettanto sinteticamente alle tue domande:
1)Sì, la prassi di riservarsi la decisione finale al momento del rilascio del nulla osta definitivo, è pienamente legittima e consacrata dalla giurisprudenza.
2)Il nulla osta preventivo consente di partecipare legittimamente alla selezione di cui al bando di mobilità (in genere un colloquio). L'amministrazione che ha bandito la mobilità non può escludere il candidato a causa di questo nulla osta preventivo, ma non ancora definitivo.
3)Il diniego relativo al nulla osta definitivo può essere impugnato soltanto laddove non sia congruamente motivato, in ragione delle prioritarie esigenze organizzative dell'ente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

