Assenza ingiustificata al termine della maternità obbligatoria e licenziamento per condotta grave della lavoratrice previa diffida scritta
Buongiorno, siamo 2 soci di una SRL che si occupa di attività artigianale dal 2013.
Abbiamo 2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e altri 3 a tempo determinato.
Una delle 2 dipendenti a tempo indeterminato, assunta a luglio del 2022, a gennaio 2026 si mette in maternità anticipata per gravi problemi quindi nel primo mese di gravidanza.
Non si fa né sentire né vedere per l'intero periodo.
Partorisce il 21 agosto 2026 e il 9 ottobre, sempre senza comunicarci nulla, lei invia richiesta all'ispettorato del lavoro di INTERDIZIONE POST PARTUM.
RISPOSTA
L'interdizione “post partum” consente di prolungare il congedo di maternità obbligatorio fino a 7 mesi dopo la nascita del figlio.
L'ente ce lo comunica ,tramite pec, il 12 ottobre e noi, tramite la commercialista, il 14 ottobre inviamo i documenti richiesti ovvero DVR E DETTAGLI SULLA MANSIONE E ORARI.
Il 21 ottobre ci riscrive l'ispettorato informandoci che la richiesta della dipendente è stata rigettata.
RISPOSTA
In base a quello che mi hai scritto la lavoratrice dipendente dovrebbe ancora trovarsi nel periodo di congedo di maternità obbligatorio che dura 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto, con possibilità di flessibilità).
Se la data del parto è il 21 agosto 2026, i tre mesi post-partum terminerebbero intorno al 21 novembre 2026.
L'assenza fino al 21 novembre rientra in questo periodo, quindi è legittima e retribuita dall'INPS. L'assenza "ingiustificata" della dipendente avrà inizio soltanto al termine del congedo obbligatorio, ossia a fine novembre.
Adesso io vorrei sapere come procedere ,come posso far valere i miei diritti e farla tornare a lavoro oppure licenziarla o chiedere i danni per la sua condotta poco trasparente.
RISPOSTA
L'art. 54 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto di licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, con un'unica eccezione: la condotta grave della lavoratrice.
Se non dovesse rientrare in servizio al termine della maternità obbligatoria, invierete una raccomandata oppure una pec di formale messa in mora per il rientro, precisando che in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo, l'azienda si tutelerà con le azioni disciplinari e legali nei confronti della dipendente.
E nel caso lei rimanesse ancora a casa in maternità facoltativa, per quanto tempo e come sarebbe retribuita?
Grazie
RISPOSTA
La lavoratrice deve presentare domanda di maternità facoltativa all'INPS e comunicare le date al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni.
La maternità facoltativa (congedo parentale) nel 2026 è estesa fino ai 14 anni di età del figlio. La durata totale per la coppia è di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi). Il genitore solo ha diritto a un massimo di 11 mesi.
I primi 3 mesi in riferimento alla coppia sono indennizzati all'80% della retribuzione (ma solo per l'anno 2026), a patto di fruirne entro il 6° anno di vita del figlio.
I mesi successivi, fino al 9° mese complessivo, sono indennizzati al 30%.
Il decimo e l'undicesimo mese non sono retribuiti, salvo che il reddito individuale del genitore sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

