Ricorso al tribunale dei minorenni in assenza di accordo circa il mantenimento e turnazione genitori-figlio





Sono amante di una ragazza di 25 anni che convive a casa del suo compagno (non sono sposati) e hanno un figlio di 6 anni. Da tre anni ormai le cose non vanno più bene tra loro, non si sono ancora lasciati perché credono di fare del male al bambino dato che è ancora molto piccolo.
Ieri hanno avuto l'ennesima discussione per il fatto di lasciarsi o meno. Lui sostiene che se si lasciano devono trovarsi entrambi un avvocato per far decidere ad un giudice quante ore il bambino deve stare con l'uno e con l'altro. Lei si è spaventata, e non se la sente di affrontare una situazione del genere, cioè non accetta il fatto che sia un giudice a decidere quanto tempo deve stare con suo figlio.
La mia domanda è: non essendo legati fra loro da nessun vincolo di matrimonio, e che entrambi non hanno nessun tipo di problema economico per quanto concerne il mantenimento del bimbo, può lui pretendere quanto descritto sopra?

Grazie



RISPOSTA



Laddove non si riesca a trovare un accordo nell'interesse del figlio, circa un sistema di turnazione genitori-figlio e l'entità del mantenimento a favore della prole, il padre potrebbe presentare ricorso al tribunale per i minorenni e delegare al giudice quella medesima decisione che i genitori non sono riusciti ad assumere in modo concorde tra loro !
Diciamo che l'intervento del giudice ha funzione sussidiaria … laddove manca l'accordo tra genitori si rende necessario il ricorso al tribunale dei minorenni.

Quali sono i punti di disaccordo tra la ragazza ed il suo compagno ?

Norma di riferimento ? Articolo 261 del codice civile.

Art. 261 del codice civile. Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.


Le norme del codice civile infatti prevedono che anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice del tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando inoltre la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il giudice prenderà atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli eventuali accordi intervenuti tra i genitori. La potestà genitoriale deve esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte quindi di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Il giudice, ai sensi dell'articolo 155 bis del codice civile, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, soltanto qualora ritenga con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore (madre - padre alcolizzato o tossicodipendente ad esempio).

Art. 155-bis del codice civile. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.


Con l'affidamento condiviso la potestà genitoriale (per precisione l'esercizio della potestà genitoriale) viene attribuita ad entrambi i genitori separati. Le decisioni che riguardano i figli devono quindi essere raggiunte di comune accordo tra i genitori, tenendo sempre conto, come specifica la legge, di quali sono le esigenze e le aspirazioni dei figli. Il legislatore parla inoltre dei diritti del figlio minore di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

Per quanto riguarda l'attribuzione della casa familiare, l'immobile sarà attribuito in uso al genitore con cui il bambino fisserà la sua residenza (genitore affidatario con prevalenza)

Se poi sono in locazione … il problema dell'attribuzione della casa familiare, non si porrà nemmeno.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca