Accordo prematrimoniale con atto pubblico
Gentilissimo avvocato, sono in procinto di sposarmi, con il rito civile, con la mia compagna da una vita. Io sono un manager da 100.000 euro lordi annui, la mia compagna lavora in un call center.
Per quanto si possa andare d'amore e d'accordo prima del matrimonio, il futuro, dopo il fatidico sì, è incerto per natura …
Mi chiedo se è possibile e soprattutto se è legale, tramite atto pubblico o scrittura privata, predisporre un accordo prematrimoniale che preveda che in caso di divorzio, che il sottoscritto non debba versare un assegno divorzile alla ex moglie (parametrato al precedente tenore di vita), ma soltanto gli alimenti, ossia un assegno di importo appena sufficiente alla dignitosa sopravvivenza della signora – ex moglie.
La differenza tra il reddito ed il patrimonio del marito e quello della moglie, in questo caso, è piuttosto sensibile.
Se l'assegno divorzile fosse paramentrato al “precedente tenore di vita” … mia moglie potrebbe rovinarmi se chiedesse la separazione legale e poi il divorzio, dopo il matrimonio di questa estate.
Sebbene il nostro ordinamento civile non abbia attualmente adottato, con legge dello Stato, gli accordi prematrimoniali di carattere patrimoniale, la recente sentenza della corte di cassazione del 10/05/2017 n° 11504, sezione prima, ha aperto la strada ai patti prematrimoniali relativi agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali del divorzio e dell'assegno divorzile.
La Cassazione Civile, sez. I, con sentenza del 10/05/2017 n° 11504 ha affermato quanto segue:
“il giudice del divorzio, in relazione alla statuizione sull’assegno di mantenimento, dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto alla loro indipendenza o autosufficienza economica.
L’esclusivo parametro per il giudizio d’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell’indipendenza economica del richiedente.
L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale”.
La Cassazione ha abbandonato il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, per passare al principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi.
In considerazione della “massima” della recente sentenza della Cassazione civile, non dovrebbero più sorgere ostacoli di carattere giuridico, alla stipula di convenzioni prematrimoniali che regolamentino i rapporti patrimoniali dei coniugi, in seguito ad un eventuale scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza incidere ovviamente sui diritti e sugli obblighi inderogabili (il diritto agli alimenti o il dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 del codice civile), che derivano dal matrimonio medesimo.
La convenzione prematrimoniale può essere redatta con atto pubblico, ai sensi dell'articolo 162 del codice civile. L'art. 162 Codice Civile prevede che “le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità”.
Nell'atto pubblico prematrimoniale, redatto dal notaio, i coniugi ben prima del loro matrimonio, potranno stabilire che in caso di divorzio, l'assegno divorzile non dovrà essere parametrato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, ma soltanto alle “normali esigenze di vita e di sopravvivenza” (ossia nel rispetto del diritto ai soli alimenti del coniuge economicamente debole).
Così come nella convenzione prematrimoniale, i coniugi dovrebbero poter stabilire l'attribuzione degli immobili personali ovvero acquistato durante il matrimonio, al singolo coniuge in caso di divorzio.
L'unico aspetto che potrebbe lasciare perplessi è il seguente: la sentenza del 10/05/2017 n° 11504, per quanto rivoluzionaria, è una sentenza della prima sezione civile e non delle sezioni unite. Fino a quando le sezioni unite non avranno avallato il principio giuridico espresso dalla prima sezione, nel maggio 2017, non si potrà parlare di giurisprudenza granitica e consolidata. Se le sezioni unite avalleranno in futuro la sentenza della prima sezione di cui alla presente consulenza, nessuno ostacolo potrà più “fermare” l'ingresso nel nostro ordinamento dei patti prematrimoniali relativi all'assegno divorzile ed agli aspetto patrimoniali del divorzio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.