Compensare dovuto per l’assegno divorzile con il credito delle spese in favore del figlio





Buonasera. Sono divorziato con affido esclusivo di mio figlio e da sentenza con versamento di assegno divorzile alla ex coniuge di euro 400 e addebito (sempre ex coniuge che non lavora) del 50% spese extra del bambino. Vorrei sapere se posso trattenere direttamente la cifra delle spese dal mantenimento. Esempio. Spese extra €50 Bonifico mantenimento € 350 Se posso, quale riferimento normativo e o sentenza Saluti

RISPOSTA



Un attimo, vediamo se ho compreso bene i termini della questione:
-il padre è affidatario esclusivo del figlio
-il padre è un marito divorziato e, come da sentenza di divorzio, deve versare un mantenimento in favore della ex moglie, pari a 400 euro
-la madre, nonché ex moglie, deve versare in favore del figlio, il 50% delle spese straordinarie in favore della prole, concordate tra i genitori.

Il padre mi chiede se è possibile compensare i crediti con i debiti di cui sopra; è possibile una compensazione di diritto, ossia “legale”, fatta di iniziativa dal padre, senza un provvedimento autorizzativo del giudice (altrimenti parleremmo di compensazione giudiziale). E' possibile? E' legale?
No.
Leggiamo la seguente norma del codice civile:

Art. 1243 del codice civile. Compensazione legale e giudiziale.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.


Da una parte, abbiamo un credito della madre che è certo nell'importo, quindi liquido ed immediatamente esigibile. C'è un titolo esecutivo (sentenza divorzio) che prevede l'importo certo di 400 euro mensili, quindi la somma di denaro pari a 400 euro è già liquida ed esigibile in favore della ex moglie.

Dall'altra parte abbiamo un credito che non è liquido, ma di facile e pronta liquidazione. I genitori infatti devono dapprima concordare l'effettuazione di una spesa straordinaria in favore del figlio, il padre deve poi anticipare l'importo della spesa, comunicarlo alla madre e chiedere il rimborso del 50% ! La madre potrebbe anche contestare la natura straordinaria della spesa … la madre potrebbe anche essere in disaccordo sul diritto al rimborso del padre.
Questo è il classico esempio di credito non immediatamente liquido, ma di pronta liquidazione. Un “non addetto ai lavori” comprende la differenza tra un credito già predeterminato nella sua entità, quindi già liquido (400 euro mensili), ed un credito che può prestarsi a contestazioni sulla natura straordinaria della spesa e che non è predeterminato nella sua entità (quindi di pronta liquidazione ma non immediatamente liquido).
E' evidente la differenza …
In questo caso, la compensazione non può essere legale (ossia effettuata di iniziativa dal padre) ma giudiziale, ossia autorizzata dal giudice con sentenza, a seguito di ricorso del padre. Per procedere alla compensazione giudiziale di cui alla presente consulenza (tra un credito già liquido e un credito di pronta liquidazione ma non immediatamente liquido), occorre una sentenza del giudice che autorizzi la compensazione giudiziale, non essendo possibile la compensazione legale, di diritto, "automaticamente" effettuata dal padre.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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