La casa familiare in comodato non registrato, di proprietà di un soggetto terzo non viene assegnata al genitore affidatario con prevalenza della prole





Buongiorno, da qualche mese ho comunicato di volermi separare dal mio compagno dal quale è nato un bambino di 3 anni, siamo una famiglia di fatto, cioè non sposata. Attualmente viviamo ancora insieme nella casa di sua proprietà, o meglio di proprietà della società composta da lui e dai suoi fratelli. Io lavoro part-time come dipendente e percepiscono uno stipendio di 1050€ più assegno familiare di 137€, e lui è imprenditore e lavora in proprio e dichiara 1100€ mensili però ha diversi immobili di proprietà intestati sempre alla società.
1 - Ora, vorrei cortesemente capire se separandosi anche fisicamente io e mio figlio abbiamo diritto all'uso della casa in cui viviamo adesso? 2 - oppure se in alternativa dovessimo trovare un'altra casa in affitto, o acquistarla, avremmo diritto di chiedere la metà della spesa? 3 - Poiché io con il mio solo stipendio non posso fare fronte alla totalità delle spese. Questo per quanto riguarda la casa, e le spese di mantenimento a quanto ammonterebbero circa?

 

RISPOSTA



1 - L'immobile non è di proprietà di tuo marito, ma di un soggetto terzo, ossia una società.
La società avrebbe concesso, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, in comodato l'immobile ad un suo socio ed alla sua famiglia di fatto.
Avete per caso registrato questo contratto di comodato presso l'agenzia delle entrate?
Immagino di no!
Di conseguenza non avrai diritto di continuare ad utilizzare l'immobile, adibito a casa familiare, in quanto di proprietà della società; esso è stato utilizzato fino ad oggi, senza un regolare contratto di comodato d'uso, registrato all'agenzia delle entrate.

2 - Diciamo che non ci sarebbe nulla di automatico …
Certamente, il papà dovrà provvedere al mantenimento di suo figlio.
Certamente il figlio, in ragione della sua tenera età, avrà la residenza con sua madre a cui sarà affidato con prevalenza. Mantenere un figlio, significa anche garantirgli un “tetto sulla sua testa” …

Al momento della quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore di suo figlio, si terrà conto anche del canone di locazione versato dalla madre mensilmente.

Si terrà conto però di un ipotetico valore di mercato del canone di locazione, per un "normale" appartamento.
Poi, se la mamma avesse intenzione di prendere in locazione un attico con vista Colosseo … è chiaro che non potrà pretendere il 50% di un canone di locazione pari a 5000 euro al mese … Quando scrivo che non c'è nulla di automatico, mi riferisco ad un caso come quello dell'esempio fatto nel periodo precedente.

3 - Almeno 200 euro al mese, oltre al 50% di un canone di locazione “normale, senza contare poi il 50% delle spese straordinarie in favore della prole (spese mediche, scolastiche, vacanze, prima comunione etc etc).
E' ovvio che il canone di locazione “normale” dipende dalla città di residenza …
Diciamo che il padre dovrebbe versare una somma complessiva pari a circa 400 euro mensili. Sia chiaro, si tratta di una somma suscettibile di modifiche con il trascorrere del tempo.
Quando ad esempio il figlio avrà compiuto 14 anni, ossia sarà più grandicello, potrà trascorrere tempo equipollente a casa del padre e della madre; in caso di affidamento perfettamente condiviso della prole, il padre dovrà partecipare soltanto al rimborso del 50% delle spese straordinarie.

Superfluo aggiungere che sarebbe opportuno trovare un accordo al fine di evitare le vie legali tra genitori …

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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