Scrittura privata di autorizzazione del coniuge a lasciare la casa familiare, prima della separazione legale





Buonasera, dopo quasi 15 anni di matrimonio vissuti tra alti e bassi è piombata una crisi forte che mi sta proiettando verso la separazione.
Chiedo parere soprattutto per quanto riguarda il lato economico.
Siamo in separazione dei beni … la casa è di proprietà di mio marito.
Ovviamente ho contribuito alle spese di ristrutturazione, accollandoci un mutuo di circa 300mila euro…acquisti per arredi ecc..per tot anni ho lavorato c/o l'attività artigianale di mia suocera percependo sostanzialmente uno stipendio non dichiarabile; perciò quel denaro è stato utilizzato anche per saldare i debiti per la casa.
Se decido io di andare via a cosa vado incontro? grazie per l'attenzione buon lavoro

RISPOSTA



E' bene chiarire alcuni concetti preliminari e fondamentali: “andare via di casa” rappresenterebbe un illecito di carattere civilistico, ossia “abbandono del tetto coniugale”!
A seguito dell'abbandono del tetto coniugale, il coniuge economicamente debole, perderebbe il diritto all'assegno di mantenimento di cui all'articolo 156 del codice civile, per avere diritto soltanto agli alimenti.
Qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno alimentare?

L'assegno alimentare deve comprendere esclusivamente i beni di stretta necessità; non soltanto la spesa alimentare, ma anche le medicine e l’alloggio.
L'assegno di mantenimento si distingue per la sua finalità, ossia quella garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita al coniuge con il reddito inferiore, un “quid pluris” rispetto alla finalità dell’assegno degli alimenti che garantisce soltanto l’autosufficienza economica, ossia consente di togliere una persona da una condizione di disagio e di rischio di sopravvivenza.
Preservare un determinato tenore di vita, caratterizzante il managè familiare, significa stabilire un assegno che consideri qualcosa in più dei semplici bisogni primari del coniuge economicamente debole.

Tanto premesso, prima di lasciare l'abitazione familiare, dovrai attendere la prima udienza del procedimento di separazione legale dei coniugi, ossia dovrai essere autorizzata a farlo dal giudice.

Se ritieni di non poter attendere lo sviluppo del procedimento di separazione legale dei coniugi, per lasciare il tetto coniugale, ti consiglio di firmare insieme a tuo marito, una scrittura privata con la quale i coniugi si sollevano reciprocamente dall’obbligo di coabitazione, convivenza e assistenza morale di cui all'articolo 143 del codice civile.

Con tale scrittura privata, tuo marito ti autorizzerà a lasciare la casa coniugale, senza che da ciò possa derivarne alcuna imputazione di addebito in sede di separazione giudiziale dei coniugi.
Nella scrittura privata, si individueranno i beni mobili che dovranno restare nell'abitazione familiare e quelli che la moglie porterà con sé (oltre ovviamente agli effetti personali), sino alla divisione patrimoniale definitiva, in sede di procedimento consensuale oppure giudiziale.
Tramite questo accordo scritto, i coniugi rinunceranno sin dalla sottoscrizione, alla richiesta di addebito della colpa della separazione, a causa dell’abbandono del tetto coniugale, trattandosi di decisione presa congiuntamente e consensualmente.
In presenza di figli minori ovvero maggiorenni ma non autosufficienti, l'accordo prevedrà una continuità dell'assistenza in favore dei figli, fino ai provvedimenti di carattere giurisdizionale.

Fermo restando il diritto in sede di separazione consensuale oppure giudiziale di chiedere la corresponsione dell'assegno di mantenimento, come da articolo 156 del codice civile.

Ovviamente la quantificazione del mantenimento dipenderà dall'entità dei redditi e del patrimonio dei due coniugi.
La contribuzione alle spese?
Saresti in grado di dimostrarla in modo inconfutabile in sede di processo di separazione?
Tramite quali documenti saresti in grado di fornire questa prova?
Il mutuo era intestato ad entrambi?
In questo caso, quanto meno, avresti titolo per chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di mutuo, per un immobile nell'esclusiva proprietà di tuo marito, coniugato in regime di separazione dei beni.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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