Coniugi stipulano contratto diritto di abitazione in favore del marito
Buongiorno vorrei porre un quesito relativo al diritto di famiglia.
Ho 59 anni e sono sposato, mia moglie ha la stessa età E siamo in separazione di beni. Io sono l’unico portatore di reddito e non ho immobili intestati, mentre mia moglie ha una villa bifamiliare di proprietà distinta in 2 subalterni posti uno sopra l’altro. Il primo al piano superiore (che è quello in cui viviamo prevalentemente di inverno) è stato ristrutturato nel 1998.
Mentre il secondo a piano terra è stato ristrutturato nel 2011 e malgrado all' epoca mia moglie avrebbe voluto donarmi l'immobile, intestandomelo, io ho preferito che venisse stipulato un diritto di abitazione regolarmente effettuato presso studio notarile.
Un diritto di abitazione intestato al marito, relativo al solo piano terra, giusto?
Abbiamo 2 figlie di 18 e 17 anni alle quali mia moglie vorrebbe donare gli immobili, ovviamente in modo distinto ad ognuna visto che sono simili. Il motivo di questa iniziativa e' chiaramente per evitare qualsiasi tassa di successione futura anche se complessivamente i 2 immobili ad oggi non valgono piu' di un milione di euro complessivamente, ma in Italia non si sa mai..... Tenuto conto di quanto sopra avrei una serie di domande:
Nell' atto di donazione che vedrebbe mia moglie donataria dell'immobile superiore alla mia figlia maggiorenne e dell'immobile inferiore a mia figlia minorenne,
Attenzione, tua moglie sarà la donante, mentre le figlie saranno le donatarie.
Mia moglie potrebbe nello stesso atto o con atto separato ma contestuale richiedere a sua volta "il diritto di abitazione" dell’immobile ancora libero da questo diritto (quello superiore)?
Tua moglie potrebbe donare la nuda proprietà dell'immobile alla figlia, riservando per se stessa il diritto di usufrutto del piano superiore (primo piano). Domanda: il primo piano ed il piano terra hanno due subalterni catastalmente autonomi?
Nella donazione di quello inferiore alla mia figlia minorenne, io manterrei lo stesso diritto di abitazione sull'immobile fatto a suo tempo?
Ovviamente sì. Tua moglie donerà la nuda proprietà dell'immobile, fatto salvo il diritto di abitazione già costituito in precedenza, intestato al padre.
Nel caso di eventuale separazione i due diritti di abitazione (mio e di mia moglie) rimarrebbero in essere senza nessun impatto?
Certamente sì.
Potrei continuare ad abitare nella casa per la quale ho il diritto di abitazione senza nessuna limitazione o impegno sia verso mia moglie ma anche verso la mia figlia minorenne che diverrebbe la nuova proprietaria del subalterno inferiore?
Certamente sì, il tuo diritto di abitazione resterà sostanzialmente immutato anche successivamente alla donazione in favore della figlia.
A proposito di eventuali limitazioni e/o impegni - Visto che lavoro per una azienda UE potrebbe esserci in futuro la possibilità che io mi debba trasferire all' estero per un periodo di 18/24 mesi, dovendo trasferire la mia residenza fiscale per quel periodo, corro il rischio di perdere il diritto di abitazione o il diritto rimarrebbe inalienato?
Il diritto di abitazione è un diritto reale, esattamente come l'usufrutto, quindi non si perde con il cambio di residenza (che, nel caso in esame poi, sarà di natura temporanea, motivato in ragione di esigenze lavorative).
Secondo una scuola di pensiero minoritaria, il diritto di abitazione si perderebbe nel caso in cui il cambio di residenza denoti una volontà definitiva del titolare del diritto, di andare a dimorare altrove, magari formando un altro nucleo familiare; una sorta di rinuncia per fatti concludenti al diritto di abitazione!
Il titolare del diritto di abitazione, in quell'immobile, non ci vuole tornare più … spero di essere stato abbastanza concreto nella mia spiegazione.
Nulla a che vedere con un trasferimento temporaneo per motivi di lavoro oppure per motivi sanitari!
Quand'anche il mio diritto rimanesse intonso, dal punto di vista fiscale sarebbe possibile trasferire la mia residenza fiscale in un paese UE sapendo che posso ogni tanto ritornare in Italia ed abitare la casa per cui ho il diritto di abitazione anche per brevi periodi?
Si tratta di un falso problema: ai sensi della legge 470/1988 l'iscrizione all'AIRE è obbligatoria per i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi.
Non devono invece iscriversi all’A.I.R.E.:
-le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
-i lavoratori stagionali;
-i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
-i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Dovrai semplicemente rispettare la legge in materia di obbligo di trasferimento della residenza all'estero. Il tuo datore di lavoro è un'azienda privata che ti manda in missione in Germania per otto mesi? Non devi spostare la residenza all'estero, con conseguente iscrizione AIRE.
Il tuo datore di lavoro è un'azienda privata che ti manda in missione in Germania per diciotto mesi? Devi spostare la residenza all'estero, con conseguente iscrizione AIRE.
Le norme di legge in materia di iscrizione all'AIRE non hanno nulla a che vedere con la rinuncia implicita al diritto di abitazione, né con il tuo diritto di tornare in Italia, ogniqualvolta sarai in ferie, per dimorare nell'immobile in qualità di titolare del diritto di abitazione.
La questione fiscale? Anche in questo caso, applicherai pedissequamente la normativa AIRE. Per quanto riguarda la tassazione dei redditi percepiti all'estero, occorre esaminare le convenzioni sulla doppia imposizione stipulate dal governo italiano con quel particolare stato estero.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.