Legge applicabile e giudice competente separazione da moglie brasiliana





Sposato in Brasile nel 2008 con una ragazza brasiliana, due bimbi, matrimonio riconosciuto anche qui con presentazione documentazione tradotta. Sempre vissuto qui in Italia. Siamo in comunione di beni. Ora mia moglie mi chiede la separazione.
Vi chiedo se devo seguire la legge Brasiliana o italiana o nel caso potessi scegliere cosa mi consigliate.
Se potessi sapere quali sono le differenze ve ne sarei grato.

 

RISPOSTA

 

Dobbiamo fare riferimento alla legge sul diritto internazionale privato, n. 218 del 1995, in particolare all'articolo 3 comma 1, all'articolo 31 comma 1, all'articolo 32 comma 1.

Sussiste la giurisdizione italiana ogni qual volta il convenuto in giudizio è residente in Italia, come in questo caso.

Articolo 3. Ambito della giurisdizione.
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.


Il giudice italiano della separazione (tribunale civile) applicherà alla separazione legale dei coniugi, le norme dell'ordinamento giuridico del paese “nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”. Giacché siete vissuti in Italia, successivamente al matrimonio, si applicherà la legge italiana, ossia gli articoli del codice civile.

Articolo 31. Separazione personale e scioglimento del matrimonio.
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

L'articolo 3, in materia di giurisdizione del giudice italiano, è richiamato anche dalla norma speciale, prevista per la separazione ed il divorzio, ossia l'articolo 32 della legge n. 218 del 1995.

Articolo 32. Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio.
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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