- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Invalidità divorzio per ricongiungimento successivo alla separazione dei coniugi
Buongiorno Avvocato io e mio marito avevamo fatto una separazione nel 2006, nel 2013 abbiamo effettuato un ricongiungimento familiare come si può vedere dallo stato di famiglia, non abbiamo fatto nessuna comunicazione scritta, ma abbiamo ripreso la nostra vita. Nel 2017 lui mi ha chiesto il divorzio, che abbiamo fatto con negoziazione assistita.
RISPOSTA
Pertanto entrambi i coniugi erano favorevoli alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lui nel 2020 si è risposato gravemente malato, perché la nuova compagna voleva la reversibilità e una parte dell'appartamento. Lui è deceduto un mese dopo il matrimonio.
Io non ho nessuna possibilità di poter ritenere nulla la separazione o il divorzio?
RISPOSTA
Nessuna possibilità giacché il divorzio si è giuridicamente perfezionato a seguito di negoziazione assistita dai legali degli ex coniugi; si è trattato di un divorzio consensuale.
Non solo!
Il tuo ex marito, prima delle seconde nozze, avrà fatto le pubblicazioni previste dall'articolo 93 del codice civile.
Avresti dovuto fare opposizione al matrimonio ai sensi degli articoli 102 e seguenti del codice civile, eccependo appunto l'invalidità del divorzio; non lo hai fatto, confermando la validità espressa in sede di divorzio consensuale per negoziazione assistita.
Art. 93 del codice civile - Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione
Art. 102 - Persone che possono fare opposizione.
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura , il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione
Art. 103 - Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
Art. 104 - Effetti dell'opposizione.
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Infine il ricongiungimento è avvenuto senza nessuna comunicazione scritta, semplicemente riprendendo la vostra vita coniugale; per carità, non è necessaria la comunicazione scritta per riprendere la vita coniugale, tuttavia come dimostrare attualmente l'avvenuto ricongiungimento, visto che i coniugi successivamente hanno sciolto il loro matrimonio in modo consensuale tramite negoziazione assistita?
Le risultanze dello stato di famiglia rappresentano soltanto un indizio isolato di ricongiungimento, smentito dai successivi comportamenti dei coniugi.
Sarà impossibile ottenere una sentenza di invalidità del divorzio, sulla base delle sole risultanze dello stato di famiglia.
Premetto che ho un assegno divorzile di € 150,00 in quanto lui all'epoca aveva soltanto un compenso di € 800,00. Ho fatto ricorso per una quota di reversibilità che il Tribunale di Bergamo mi ha rigettato. Ora dovrò fare appello.
RISPOSTA
Hai diritto ad una quota della pensione di reversibilità per i seguenti motivi: per avere diritto alla pensione di reversibilità l’ex coniuge deve essere anche titolare di assegno divorzile di mantenimento periodico.
La quota della pensione di reversibilità spetta soltanto nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro dal quale deriva la pensione di reversibilità, è cominciato prima della sentenza di divorzio (in costanza, quindi, di matrimonio).
Io sono stata con il mio ex marito 35 anni e abbiamo un figlio. Questa donna è entrata nella nostra senza nessun rispetto per quello che avevamo fatto in tutti questi anni. Fortunatamente la casa era intestata a me, l'immobile di cui le parlo è stato acquistato successivamente.
RISPOSTA
L'unico errore che hai commesso, è quello di avere concesso il divorzio in modo consensuale tramite negoziazione assistita.
La tua volontà di sciogliere consensualmente il rapporto coniugale, contrasta inevitabilmente con qualsiasi eccezione di annullabilità, nullità del divorzio, visto che le risultanze dello stato di famiglia, a fini probatori, avrebbero dovuto essere corredate da dichiarazioni congiunte di riconciliazione dei coniugi che purtroppo non sono state poste in essere.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 93, 102, 103, 104 del codice civile