Ex moglie titolare di assegno divorzile convive stabilmente con un nuovo compagno





Egr. avvocato, sono divorziata da mio marito ormai da 5 anni.
Percepisco assegno divorzile, poiché ho lasciato la mia attività artigianale di estetista, per crescere i miei figli, subito dopo il mio matrimonio, durato ben 22 anni. Il contributo che ho fornito alla famiglia ha permesso al mio ex marito di dedicarsi con successo alla propria impresa e dopo la separazione ed il divorzio, non avevo più l'età per rientrare con successo nel mondo dell'imprenditoria.
Adesso i figli sono maggiorenne, sposati ed autosufficienti.
L'assegno divorzile mensile è pari a 850 euro.
Frequento da oltre un anno un uomo, lavoratore dipendente, stipendio intorno ai 1400 euro mensili, proprietario dell'appartamento in cui vive, acquistato tramite un mutuo che lo obbliga al pagamento di una rata mensile pari a 650 euro.
La mia domanda è la seguente: siccome il mio attuale partner mi ha proposto di iniziare una stabile convivenza presso la sua abitazione, questa circostanza potrebbe essere considerata un presupposto per la revoca dell'assegno divorzile?
Nel caso in cui la convivenza avesse fine, potrei tornare a rivendicare l'assegno divorzile dal mio ex marito?
Se la ex moglie titolare di assegno divorzile convive stabilmente con un nuovo compagno perde il diritto all’assegno?

 

RISPOSTA

 

La funzione dell'assegno divorzile è duplice: assistenziale e compensativa.
L'assegno divorzile non soltanto deve consentire l'autosufficienza finanziaria del coniuge economicamente debole, ma deve anche ricompensarlo per il sacrificio personale e professionale, sostenuto per la comunione familiare, prima della separazione e del divorzio, come nel tuo caso. L'assegno divorzile è formato pertanto da due componenti, quella assistenziale e quella compensativa.

La legge sul divorzio n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, prevede che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
La legge tuttavia, nulla statuisce circa la corresponsione dell’assegno nei confronti di chi abbia instaurato una nuova convivenza e per questi motivi la giurisprudenza si interroga se l’effetto estintivo della cessazione dell’obbligo all’assegno possa essere applicata anche ai casi di convivenza di fatto.

Quali sono le posizioni storicamente assunte dalla giurisprudenza, a proposito di revoca del mantenimento / assegno divorzile, in caso di nuova convivenza del coniuge separato /divorziato?

A)il diritto all’assegno di mantenimento /divorzile non cessa automaticamente all’instaurarsi di una nuova, duratura convivenza, ma può essere eventualmente rimodulato dal giudice nel suo ammontare.

B)il diritto all’assegno di mantenimento / divorzile rimane sospeso per tutta la durata della convivenza “more uxorio”, per poi eventualmente risorgere nel caso in cui avesse termine la nuova convivenza.

C)L’orientamento giurisprudenziale più recente afferma “che il diritto stesso all’assegno, in seguito all’instaurarsi di una famiglia di fatto o di una stabile convivenza di fatto con altra persona, si estingue automaticamente e per l’intero, cessando per sempre e non prestandosi a rivivere neppure in caso di cessazione della convivenza”.

D)L'orientamento prevalente, quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, prevede che la stabile convivenza non comporta automaticamente la perdita del diritto all’assegno divorzile; l’ex coniuge sprovvisto di mezzi economici adeguati e che provi il sacrificio personale e professionale, sostenuto per la comunione familiare, mantiene il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa dello stesso, anche nel caso di nuova convivenza.

Quali sono i presupposti allora per la revoca o la rimodulazione dell'assegno di mantenimento /divorzile in caso di nuova convivenza avente i caratteri della stabilità?

L’assegno divorzile potrà essere rimodulato dal Tribunale civile, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio, nella sola componente compensativa, solo in presenza di mancanza di mezzi adeguati e dalla prova di aver fornito il contributo alla famiglia con sacrificio delle scelte professionali e personali da parte del coniuge beneficiario. Dobbiamo escludere che una nuova convivenza del coniuge divorziato possa automaticamente consentire la revoca dell'assegno divorzile.

Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite,“l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno”.

Per mantenere il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa dovrai fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata a occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, nonché dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Ribadisco che la quota compensativa dell'assegno divorzile non è connessa al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce del contributo fornito dall'ex coniuge, tenuto conto, inoltre della durata del matrimonio”.

Nulla vi impedisce di trovare un accordo tra di voi (ex marito, ex moglie), per rimodulare l'assegno divorzile, per la sola quota compensativa, limitatamente al periodo in cui andrai a convivere con il tuo partner.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: