Separazione divorzio scioglimento comunione legale beni coniugi
Sono in fase di trovare un accordo economico, al momento verbale, per poi procedere con il divorzio, siamo sposati in regime di comunione dei beni.
Cosa entra a far parte della comunione legale dei beni?
Cosa entra a far parte della comunione legale dei beni “de residuo” ? Preciso che la comunione “de residuo” si forma allo scioglimento del regime legale di comunione (nel tuo caso, per separazione-divorzio) limitatamente ai beni che non siano stati consumati (quindi che ancora persistono) fino a quel momento. Per rispondere alle suddette domande, leggiamo l'articolo 177 del codice civile: Fanno parte della comunione legale dei beni.
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
Al momento della separazione – divorzio quindi, entrano a far parte della comunione legale dei beni, i frutti dei beni di proprietà individuale dei coniugi (canoni di locazione percepiti in pendenza di matrimonio e non consumati) nonché i proventi dell'attività dei coniugi (stipendi percepiti in pendenza di matrimonio e non consumati).
Su un capitale di circa centomila euro.
Parliamo di un capitale che si è formato durante il matrimonio dai proventi e dai frutti percepiti dai coniugi? A prescindere da tutte le tue comprensibilissime considerazioni, la legge prevede che debbano essere divisi al 50% tra i due coniugi.
Mia moglie ha chiesto una somma pari a 13mila euro scontata di un debito che aveva contratto ed io ho pagato
Tua moglie avrebbe avuto diritto a 50.000 euro, pertanto presumo che questo debito fosse pari a 37.000 euro.
Premetto che attivamente non ha mai partecipato alla crescita del nostro capitale pur avendo un suo conto corrente e lavorasse regolarmente.
Attenzione, anche l'importo accreditato sul conto corrente di tua moglie, in quanto proveniente dalla sua attività lavorativa, dovrà essere suddiviso a metà tra i coniugi, ai sensi dell'articolo 177 I comma lettera c).
A prescindere dalla cointestazione del conto corrente, tutti i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, devono essere suddivisi al 50% tra i coniugi.
L'unico conto corrente che ha dei risparmi è intestato a me personalmente e mi ha visto come unico risparmiatore durante la nostra vita coniugale.
E' irrilevante la propensione al risparmio da parte dei coniugi.
Gli importi accreditati su tutti i conti correnti (siano essere cointestati oppure intestati al singolo coniuge), se provenienti dal lavoro dei coniugi, devono essere divisi a metà tra gli stessi; si tratta di un'operazione meramente matematica che non ammette valutazioni discrezionali.
Io ho lasciato il tetto coniugale a seguito di una situazione che mi vedeva trascurato come marito.
Chiedo un parere se secondo la vostra esperienza sia un accordo vantaggioso.
Vi ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti
Mi sembra di capire che volete fare una separazione-divorzio consensuale, pertanto non sarà possibile procedere con una separazione giudiziale con addebito della colpa a tua moglie. In sede di separazione giudiziale semmai, queste tue argomentazioni sarebbe state utili per quantificare l'importo del mantenimento da versare a tua moglie.
Ai fini della suddivisione degli importi caduti in comunione “de residuo”, anche queste considerazioni sono irrilevanti.
Occorre procedere semplicemente ad un'operazione matematica: importo complessivo sul conto corrente derivante dal lavoro dei coniugi durante il matrimonio, diviso due …
Tutte le altre considerazioni non sono inerenti alla presente fattispecie.
Mi sembra pertanto di capire che si è trattato di un accordo conforme alla legge.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 177 del codice civile