1 - Calcolo assegno di mantenimento per figli in regime di separazione consensuale con affidamento condiviso





Buongiorno,
Sono sposata in regime di separazione dei beni, ho due figli di 4 e 1 anno e sono in procinto di separarmi da mio marito, che non vive più nella nostra casa da diversi mesi.
Vorrei avere maggiori informazioni sul funzionamento dell'assegno di mantenimento per i figli. Stiamo procedendo con una separazione consensuale e, da quanto ho capito, siamo noi a dover prendere accordi su questo tema, ma trovo complicato fare i conti da sola.
Io percepisco un reddito da lavoro dipendente di circa 1.200€, mentre mio marito ha da poco aperto una partita IVA e guadagna circa 2.500€ netti al mese. Possediamo una casa di proprietà, intestata all'80% a me e al 20% a lui, con un mutuo di 25 anni contratto circa due anni fa, la cui rata mensile è di circa 450€.

RISPOSTA

I coniugi continueranno a pagare la rata del mutuo, come hanno fatto fin dal momento della sottoscrizione del contratto. Immagino che anche la rata del mutuo sia pagata dalla moglie, nella misura del 80%, mentre dal marito nella misura del 20%.



Attualmente continuo a vivere io nella casa, mentre lui ha preso in affitto un appartamento.

RISPOSTA

Almeno il problema dell'attribuzione in uso della casa familiare si è risolto da sé.
La casa familiare sarà attribuita alla madre, quale genitore affidatario con prevalenza della prole, in ossequio all'articolo 337 sexies del codice civile: “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto
”.



Il nostro ISEE è di 18.000€ e riceviamo un assegno unico per i figli di 386 € e un rimborso per l'asilo nido di 272,72€ (l'asilo ci costa 525€ al mese, mentre la materna 178€).

RISPOSTA

Sia l'assegno unico che il rimborso per l'asilo nido, saranno suddivisi tra i due genitori, considerato che anche la retta per l'asilo nido viene suddivisa al 50% tra i due genitori.
Ovviamente l'assegno unico sarà utilizzato, sia dal padre che dalla madre, nell'interesse dei figli minori.



I nostri figli trascorrono 4 giorni a settimana con me e 3 giorni con lui, ma finora li vedo ogni giorno, in quanto li prendo a scuola e li tengo fino al rientro del padre.

RISPOSTA

Si tratta di un affidamento condiviso della prole, con prevalenza alla madre, in quanto i figli sono residenti con la loro mamma presso la casa familiare, in ossequio all'articolo 337 ter del codice civile: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.



Avevamo pensato di versare entrambi 670 € al mese su un conto comune per coprire il mutuo e altre spese, e di dividere l'assegno unico al 50%. Tuttavia, con il mio reddito, rischio di trovarmi in difficoltà economiche.

RISPOSTA

D'accordo, ma tu hai diritto ad un assegno di mantenimento mensile, in quanto genitore affidatario con prevalenza della prole.



Vorrei capire meglio quanto mi spetterebbe di mantenimento per i figli e come calcolare una cifra equa in base alla nostra situazione economica.
Spero di essere stata chiara e rimango in attesa di un vostro gentile riscontro.
Cordiali saluti,

RISPOSTA

Secondo le linee guida del Tribunale di Monza, quelle più utilizzate dai tribunali italiani, il mantenimento dei figli deve essere calcolato come segue, nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale sia liquidato un assegno per il proprio mantenimento; nelle situazioni reddituali medie, questi criteri liquidativi dovranno essere opportunamente contemperati all'opportunità di salvaguardare le esigenze di vita del coniuge obbligato (spesso chiamato ad esborsi per il reperimento di una abitazione).
La liquidazione, pertanto, potrà essere effettuata con riferimento ai seguenti parametri:

- in presenza di un solo figlio: assegno pari ad 1/5 circa del reddito (€ 240,00 / € 320,00)
- in presenza di due figli: assegno pari a circa 1/3 del reddito (€ 400,00 / € 535,00)
- in presenza di tre figli: assegno pari a 2/5 circa del reddito (€ 480,00 / € 640,00)


Sicuramente il padre dovrà versare in favore dei figli, un mantenimento pari a 1/3 del suo reddito, ossia all'incirca 833 euro al mese. “In cambio” di questo mantenimento mensile in favore della prole, la moglie non chiederà alcun mantenimento per se stessa, in quanto già percepisce un reddito mensile adeguato al suo sostentamento, in ossequio all'articolo 156 del codice civile: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Secondo me, con un assegno mensile a carico del padre pari a 800 euro al mese, in favore della prole, proporrete al giudice, per la sua omologazione, una proposta di separazione consensuale equa, in grado di tutelare soprattutto i figli minori.
Le spese straordinarie in favore della prole saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Quali sono queste spese straordinarie fuori dall'assegno di mantenimento?
Allego un apposito protocollo del tribunale di Roma, fermo restando che i coniugi possono individuare diversamente le spese straordinarie in favore dei figli (da pagare fuori assegno mensile di mantenimento al 50% tra di loro).
A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Cordiali saluti.

2 - Quantificazione assegno divorzile all'ex coniuge e 1/3 per i due figli e la metà di 1/3 per la moglie





Buongiorno il mio quesito è quanto posso chiedere al mio ex coniuge per assegno divorzile in considerazione anche dell'ultima sentenza cassazione del 2024 e di quanto di seguito:

RISPOSTA

Il principio di cui alla sentenza di Cassazione è il seguente: in materia di attribuzione dell’assegno divorzile, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniugi al momento del divorzio: l’indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari; da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato all'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare.



-sono separata legalmente da 5 anni, separazione consensuale che prevedeva assegno mantenimento per me euro 1.000,00 mensili e per i figli euro 900,00 cd x 2 figli
-casa coniugale di proprietà al 50% assegnata a me.
-ex coniuge manager con guadagni al 2020 anno separazione di euro 10.000 mensili al netto di tasse, contributi e spese affitto etc, adesso mi dice guadagna ancora di più non ho quantificazione in più ha premi aziendali annuali che si aggirano intorno ai 50.000/60.000 euro l'anno lordi e ricavi da dividendi azioni della società accumulate anche durante il ns matrimonio circa 20.000/30.000 euro l'anno

RISPOSTA

Presupposto della quantificazione dell'assegno divorzile, è la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, al fine di verificare il reddito annuo lordo medio del coniuge economicamente più forte.
L'articolo 473-bis.48 del codice di procedura civile rinvia all'articolo 473-bis.12, comma 3, del codice di procedura civile secondo cui, in caso di domande di contributo economico, al ricorso sono allegati:
1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
3) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Anche l'articolo 4 comma 6 della legge sul divorzio del 1 dicembre 1970, n. 898 prevede l'obbligo di presentare le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, al fine di quantificare l'assegno divorzile: “6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate”.



-io lavoro part time stipendio euro 1.100,00 circa mensili più assegno ex coniuge;
-adesso abbiamo deciso di fare il divorzio consensuale in quanto lui vuole cedermi gratuitamente il suo 50% del ns appartamento e così facendo si dovrebbero risparmiare imposta di registro e forse notaio (pare sia sufficiente l'atto di divorzio per la registrazione nuovo assetto proprietario).

RISPOSTA

Confermo che non sarà necessario rivolgersi al notaio, ma le imposte legate al trasferimento della quota immobiliare (registro, ipotecaria e catastale), devono comunque essere versate.
Il verbale di udienza della separazione può costituire titolo per la trascrizione solo quando redatto dal cancelliere alla presenza dei coniugi e del Presidente del Tribunale e da tutti questi soggetti sottoscritto. Tutto questo è stato confermato dalla recente riforma Cartabia.



in questa fase saranno lasciati invariati importi mantenimento coniuge e figli salvo rivalutazione Istat visto che in 5 anni non è mai stata fatta

RISPOSTA

Immagino che i figli siano maggiorenni, pertanto il loro mantenimento sarà versato direttamente sul loro conto corrente, tranne che i figli acconsentano al versamento sul conto corrente della madre.



visto che col divorzio gli accordi ivi scritti son definitivi vorrei inserire una clausola che preveda che quando non sarà più corrisposto mantenimento figli (o sarà corrisposto direttamente a loro per studio fuori sede etc) il mio ex coniuge versi un assegno divorzile più sostanzioso, visto che la mia pensione sarà di soli 1.500 euro lordi e che sui 1.000 euro grava una tassazione al 27% circa

RISPOSTA

Non è possibile prevedere in sede di divorzio una clausola di questo tipo, ad effetti rinviati nel tempo e condizionati a determinate circostanze di fatto. Non è possibile, per un motivo molto semplice: in realtà anche gli accordi economico-patrimoniali fatti con il divorzio non sono definitivi, ma in ogni momento revisionabili per circostanze sopravvenute.
L’assegno divorzile, a norma dell’articolo 9, primo comma, della legge 898 del 1970 può essere revisionato quando “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Per giustificati motivi sopravvenuti la norma intende fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione.
Nel momento in cui i figli saranno autosufficienti, chiederai una revisione delle condizioni economico patrimoniali del divorzio.
Non è possibile prevedere il futuro nella sentenza di divorzio; quando e se quello che prevedi accadrà, procederai con ricorso in camera di consiglio per la revisione dell'assegno divorzile.
Magari nel frattempo potrebbero accadere circostanze imprevedibili per cui non avrai più titolo per chiedere questo incremento dell'assegno divorzile; alcuni esempi? Ti sei risposata con un uomo particolarmente facoltoso oppure hai iniziato con lui una convivenza stabile.
Tuo marito è stato licenziato ed il suo reddito annuo è precipitato in basso …
Tuo marito ha una grave patologia per cui deve spendere somme importanti per curarsi.
Se i figli sono già maggiorenni, il mantenimento sarà verosimilmente versato sul loro conto corrente, sin dal momento della sentenza di divorzio. Ufficialmente anche se queste somme sono versate sul tuo conto corrente, dovrebbero essere impiegate esclusivamente per i figli.



Mentre al contrario il mio ex marito l 'assegno divorzile potrebbe detrarlo delle imposte.

RISPOSTA

Confermo



-durante il matrimonio lui ha stipulato vari fondi pensione mentre x me nessun fondo per questo ho solo la pensione di lavoratrice part time da 19 anni-mi ha solo versato dei contributi durante l impresa famigliare per 10 anni poi sciolta con la separazione
-siamo stati insieme 23 anni di cui 2 di convivenza e 15 anni di matrimonio e alla nascita dei figli abbiamo deciso di comune accordo che io chiedessi part time e mi occupassi dei figli e della casa oltre a essere sua collaborazione famigliare con mansioni amministrative.

RISPOSTA

Pertanto dobbiamo fare riferimento alla recedente sentenza della Cassazione, come hai precisato nel tuo quesito.



cosi che lui si è potuto dedicare totalmente alla carriera e ciò è continuato anche in questi 5 anni di separazione dove i figli sono stati prevalentemente con me visto che lui ha si casa a Pistoia ma vive a Viterbo con la nuova compagna, lo vedono quando riesce a venire a Pistoia comunque ogni settimana, (non dormono da lui mai) li segue ogni giorno per telefono ma diciamo io sono il riferimento primario

RISPOSTA

I figli sono maggiorenni e pertanto non possiamo più parlare di affidamento dei figli ad un genitore anziché all'altro. Possono scegliere liberamente dove abitare anche temporaneamente.



Vorrei sapere l'importo di euro 2.000,00 x assegno divorzile se può essere congruo e se la figlia il prossimo anno va a studiare a Viterbo soggiornando a casa del padre come gestisco il mantenimento che ricevo per lei? Devo girarglielo in toto?

RISPOSTA

Sì, devi girarlo in favore della figlia.
Anzi, essendo la figlia maggiorenne, dovrebbe essere versato direttamente in suo favore.



Con una parte ci pago anche le non economiche spese condominiali (euro 3000,00 fisse più consumi) totalmente a mio carico
grazie
saluti

RISPOSTA

Ufficialmente l'assegno in favore dei figli dovrebbe essere impiegato esclusivamente in loro favore, quindi questa tua argomentazione non è utilizzabile in sede di divorzio consensuale.
Se il reddito netto di tuo marito è superiore a 10.000 euro al mese, il tuo mantenimento è inferiore a quanto previsto dalle linee guida dei tribunali civili italiani, in particolare dalle linee guida del tribunale di Monza che ti allego.
Secondo le linee guida allegate:
“b) Nel caso in cui al coniuge affidatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale sia liquidato un assegno per il proprio mantenimento, nelle situazioni reddituali medie i criteri liquidativi dovranno essere opportunamente contemperati alla opportunità di salvaguardare le esigenze di vita del coniuge obbligato (spesso chiamato ad esborsi per il reperimento di una abitazione).
La liquidazione, pertanto, potrà essere effettuata con riferimento ai seguenti parametri:
- in presenza di un solo figlio: assegno pari ad 1/5 circa del reddito
- in presenza di due figli: assegno pari a circa 1/3 del reddito
- in presenza di tre figli: assegno pari a 2/5 circa del reddito
Naturalmente, tali parametri dovranno essere opportunamente variati con specifico riferimento alla misura dell’assegno liquidato per il mantenimento del coniuge affidatario dei figli.
c) Le anzidette esemplificazioni possono considerarsi applicabili, in linea di principio, anche a situazioni di reddito assai piu’ elevate, peraltro spesso suscettibili di contemperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali”.

A mio parere, sin dal momento della separazione, il mantenimento doveva essere pari al 45% - 50% del reddito netto del marito.
In concreto, 1/3 per i due figli e la metà di 1/3 per la moglie.
Siccome ci sarà la cessione della quota immobiliare, l'assegno complessivo sarà inferiore al 50% del reddito netto, tuttavia se fossi il tuo avvocato chiederei almeno il 40% del reddito netto mensile di tuo marito.
Il 12% ad un figlio, il 12% all'altro figlio ed il 16% al coniuge economicamente più debole.
Ma il 12% ed il 16% di cosa? Del reddito medio risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi di tuo marito.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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