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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Calcolo assegno mantenimento separazione consensuale con il metodo RE Mida famiglia in favore di moglie e figlio minore, piano genitoriale





Salve mi sto separando da mio marito e abbiamo un bimbo di due anni e mezzo, vorremmo fare la consensuale, fare un piano genitoriale, lui per il mantenimento vorrebbe darmi 150€ + assegno unico, (prende circa 1300€ di stipendio alcuni di questi ha dei debiti arretrati che sta pagando + il fitto della casa dove andrà) ma il mio avvocato non mi porta a fare la consensuale con 150€ soltanto, dice che il minimo è almeno 200€ perché io non lavoro e prendo la disoccupazione fino a luglio, non voglio fare la giudiziale assolutamente perché non è una persona facile, come devo fare?

RISPOSTA

Vorrei precisare che non esiste un limite fissato dalla legge di 200 euro per il mantenimento del coniuge e del figlio minore.
Il discorso è molto più complesso: “in presenza di un figlio minore, l'accordo di separazione consensuale deve essere sottoposto al controllo del giudice, per verificare la conformità dello stesso alle esigenze del minore e quindi successivamente essere omologato dal tribunale civile.
Ai sensi dell'articolo 158 del codice civile, “la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice”.
In base alla legge n. 55/2015 sul divorzio breve, la sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale, provoca l’immediato scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, purché sia intervenuta l’omologa.
La separazione consensuale, pertanto, acquista efficacia con la successiva omologazione del tribunale in composizione collegiale. Il giudizio di omologazione ha ad oggetto esclusivamente la verifica della compatibilità dell’assetto prospettato dai coniugi con gli interessi dell’intero nucleo familiare, e in particolare a quelli dei figli minorenni.
Probabilmente il tuo avvocato ha già parlato con il magistrato oppure conosce il ragionamento di questo giudice e sa bene che se i coniugi sottoscrivessero un accordo di separazione consensuale, con un assegno di mantenimento di soli 150 euro mensili, il giudice non omologherebbe questo accordo, nell'interesse soprattutto del figlio minore.
Per carità, potete anche provare a firmare una convenzione assistita, con un mantenimento di soli 150 euro mensili … non sarà omologata dal giudice e quindi sarà rispedita al mittente …
Anzi forse sarebbe il caso di procedere proprio in questo modo, perché così facendo il padre si renderebbe conto che non si tratta di un puntiglio della madre, ma delle valutazioni fatte da un magistrato che si rifiuta di omologare un accordo nell'interesse del minore!
In effetti, un mantenimento di soli 150 euro è troppo basso!
Proviamo a calcolare un importo equo che potrebbe essere omologato dal magistrato.
Facciamo un esempio concreto di calcolo del mantenimento in applicazione del metodo RE Mida famiglia (un metodo molto diffuso nei tribunali italiani).

Coppia di genitori sposati con un unico figlio.
Lavora soltanto il marito pertanto il reddito complessivo da destinare al figlio sarà pari ad una percentuale tra il 25% ed il 35% di 1.300 euro. Ipotizziamo che la quota di reddito dei genitori da destinare all'unico figlio sia pari al 25%.
1300 euro * 25% = 325 euro - mantenimento mensile


La quota di reddito da destinare al figlio deve essere ripartita tra i due genitori in proporzione ai loro redditi; siccome la madre non lavora e non percepisce alcun reddito, il mantenimento dovrebbe essere interamente a carico del marito.
Ma anche se la madre percepisse lo stesso reddito del padre, il 50% di 325 euro è pari a 162,50 euro, importo comunque superiore a 150 euro!
Per questi motivi, la proposta di 150 euro mensili è irricevibile e non sarà mai omologata dal giudice.
A mio parere, tramite ricorso per una separazione giudiziale, potresti chiedere un mantenimento complessivo sia per te che per tuo figlio, pari a 400 euro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 158 del codice civile
  • LEGGE 6 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi.
 

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