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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Esempi di accordi prematrimoniali validi ed invalidi
Egr. avvocato, vorrei rivolgere una domanda in materia di validità degli accordi prematrimoniali, in considerazione della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Mi riferisco in particolar modo all'ordinanza n. 20415/2025 della Suprema Corte di Cassazione.
Vorrei pertanto fare tre esempi di accordi prematrimoniali, chiedendo se sono validi oppure invalidi, se sono efficaci oppure nulli:
Primo esempio:
prima del matrimonio i coniugi stabiliscono che, in caso di separazione, il marito si impegna a restituire alla moglie il denaro che la stessa aveva speso per sostenere le spese di ristrutturazione della casa di sola proprietà del marito. L'importo da restituire pari a 100.000 euro, si considera comprensivo del mutuo e delle spese per gli arredi della casa. Sempre in caso di separazione, la moglie rinunciare ad alcuni beni come gli arredi della casa familiare, un'imbarcazione ed uno scooter.
Secondo esempio:
il coniuge economicamente meno abbiente, con l'accordo prematrimoniale, rinuncia all’assegno di mantenimento, dichiarando di preferire al suo posto, la proprietà di un immobile o la corresponsione di un assegno “una tantum” a carico del coniuge con una maggiore capacità reddituale e dotazione patrimoniale.
Terzo esempio:
Tramite accordo prematrimoniale, i coniugi stabiliscono che in caso di nascita dei figli, l'abitazione familiare intestata soltanto al marito sarà attribuita in uso alla moglie la quale rinuncia all'assegno di mantenimento in suo favore, tuttavia si quantifica il mantenimento in favore dei figli, in euro 400 mensili per ciascun figlio che nascerà.
Quale di questi tre accordi prematrimoniali è valido ed efficace?
RISPOSTA
Soltanto il primo dei tre accordi prematrimoniali è valido ed efficace, per i seguenti motivi:
Primo esempio:
la separazione legale dei coniugi non è la causa dell’accordo, ma la condizione sospensiva (art. 1353 del codice civile) da cui è dipesa l’efficacia delle pattuizioni pre-stabilite dai coniugi di natura patrimoniale.
Il primo accordo prematrimoniale non viola l’art. 160 del codice civile, in quanto i coniugi non hanno derogato ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (ad esempio il diritto al mantenimento) né hanno introdotto una convenzione matrimoniale atipica, in quanto non disciplinata né consentita dalla legge.
Secondo esempio:
il secondo accordo prematrimoniale al momento è considerato invalido dalla giurisprudenza di Cassazione.
Appare come un paradosso la circostanza per cui un simile accordo, laddove fosse stipulato in corso di separazione legale, sarebbe valido ed efficace, mentre se perfezionato prima del matrimonio risulta viziato da nullità radicale ed insanabile.
Perché??!!
Ancora più paradossale è la circostanza per cui due conviventi non coniugati, potrebbero validamente sottoscrivere una simile clausola all'interno di una convenzione di convivenza (patto di convivenza), al contrario di due coniugi. Facoltà che sono riconosciute alle coppie di fatto non sono riconosciute al momento ai coniugi dalla giurisprudenza.
Terzo esempio:
anche il terzo accordo prematrimoniale è da considerare invalido ed inefficace, poiché i doveri dei coniugi nei confronti dei loro figli, sono già disciplinati dall'articolo 147 del codice civile e sono inderogabili dagli accordi prematrimoniali.
Mi sento pertanto di escludere una futura apertura giurisprudenziale in favore di accordi prematrimoniali che prefigurano la nascita di figli e le correlate determinazioni relative al loro mantenimento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 147, 160, 1353 del codice civile