Obbligo di rendicontare assegno di mantenimento in favore dei figli in caso di acquisti non necessari
Divorzio stabilisce no assegno alla ex moglie in quanto pur potendo lavorare non cerca occupazione. Assegno di mantenimento per i figli di 1600,00 euro. La ex moglie continua a non lavorare e vive con i soldi per i figli.
RISPOSTA
I figli sono minorenni, quindi non possono ricevere sul loro conto corrente l'assegno di mantenimento, non avendo capacità giuridica di agire. È un particolare di fondamenta importanza ai fini della presente consulenza.
Ha svuotato i conti correnti in modo da sostenere di non potere nemmeno restituire i soldi anticipati dall'ex marito per le spese straordinarie a suo carico né altri debiti nei confronti degli ex suoceri.
RISPOSTA
Ovviamente i creditori della signora potranno agire con precetto e pignoramento nei confronti dei suoi beni, come ad esempio un'automobile intestata a lei oppure i beni che potrebbero essere ereditati dalla signora, nel momento in cui dovessero decedere i suoi genitori-fratelli-parenti.
Mi pare di capire che al momento la signora non abbia nulla di intestato, quindi i suoi creditori non hanno beni da aggredire in via esecutiva per soddisfare il loro credito.
Esiste la possibilità di chiedere che il Giudice la obblighi alla rendicontazione delle spese fatte a favore dei figli ed esistono sentenze della Cassazione in tal senso?
Grazie
RISPOSTA
Secondo la granitica giurisprudenza della Cassazione civile e penale, non può sussistere alcun obbligo di rendicontare le spese fatte a favore dei figli, in favore del genitore obbligato a versare l'assegno di mantenimento.
Il problema della gestione delle somme corrisposte da un genitore all’altro per il mantenimento dei figli, è stato esaminato dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37354/2025 del 17 novembre 2025. La Corte di Cassazione ha chiarito che “non è configurabile il delitto di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, previsto dall’articolo 570, comma secondo, numero 1), Cp, con riguardo alla gestione delle somme versate dal genitore non affidatario al genitore affidatario, vantando quest’ultimo un diritto iure proprio su tali somme, senza che possano prospettarsi un obbligo di rendiconto e la titolarità del bene in capo al figlio minore, dovendosi sottolineare che il reato postula che la condotta abbia ad oggetto beni di cui il minore è titolare: ciò che, nel caso di specie, non è ravvisabile”.
Anche la Corte di Cassazione civile si colloca sulla stessa lunghezza d'onda, con la sentenza 18 giugno 2015, n. 12645.
La Cassazione civile ha statuito che “quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo a far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno”.
Vi è poi una sentenza che potrebbe tornare utile, anche se riguarda il mantenimento versato da un coniuge in favore dell'altro coniuge economicamente più debole.
Mi riferisco alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1482/2023 che stabilisce per la prima volta il principio per cui occorre in alcuni casi il rendiconto delle somme percepite a titolo di mantenimento: l’assegno di mantenimento previsto ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo il divorzio, può essere revocato in caso di “spese voluttuarie”, nel caso di acquisti non necessari, oppure di giornate passate a svagarsi invece di cercarsi un’occupazione lavorativa.
Orbene, se è vero che la madre non deve presentarti un rendiconto vero e proprio, nel senso di una nota spese corredata da scontrini e fatture … è anche vero che la tua ex moglie dovrebbe spiegare, considerato che non ha né lavoro né reddito, come si può permettere di andare nella palestra più costosa della città, di trascorrere il week end in una spa, di pubblicare su facebook la foto della borsa appena acquistata per il modico prezzo di 1.500 euro etc etc
Spero di avere reso l'idea …
Raccogliendo tutte queste prove, potresti chiedere al tribunale civile con il procedimento della camera di consiglio, la riduzione del mantenimento oppure l'affidamento della prole con prevalenza al padre – ex marito (così alla madre non dovresti versare più alcun assegno di mantenimento).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
