Obbligo di valutare l’alunno con griglia approvata dal collegio dei docenti





Mia figlia ha frequentato nell'anno scolastico 2014/2015 la seconda classe di un liceo classico. Avendo conseguito una valutazione finale (scrutinio finale), a mio avviso, non corrispondente a quella effettivamente corretto ho effettuato accesso agli atti per verificare la congruenza del voto attribuito sia in matematica (sette) che nel comportamento (otto).
Dall'esito dell'accesso è risultato che la docente ha assegnato i voti nelle prove di matematica senza compilare la prevista (?) "GRIGLIA DI VALUTAZIONE" deliberata il 24/11/2014 dal Collegio dei docenti per ciascuna disciplina. Di tale adozione viene fatta menzione del Piano dell'offerta formativa del Liceo anno 2014/2015. Per quanto riguarda il voto nel comportamento è stata fornita solo una scheda generica (NON INDIVIDUALE) contenete gli indicatori che vengono utilizzati per l'assegnazione del voto. Ho fatto notare al dirigente scolastico l'assenza delle griglie allegate alle prove di matematica. La risposta è stata la seguente"...si precisa che le griglie di valutazione da lei richieste non risultano compilate in quanto documenti di carattere generale (agli atti comunque della scuola) e non, obbligatoriamente, allegati agli elaborati".

Il quesito è il seguente: Si chiede di sapere se ai sensi dell'art.1 DPR 122/2009 (ed altre leggi di riferimento) la compilazione di detta griglia sia obbligatoria o facoltativa da parte del docente e quindi ove fosse obbligatoria si possa configurare il reato di omissioni di atti d'ufficio.
Grazie

 

RISPOSTA



La norma da te citata, prevede quanto segue:

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa”.

Cosa significa in concreto?
Significa che la griglia è obbligatoria se prevista come tale dal collegio dei docenti ed inserita nel Piano dell'offerta formativa.
Da quello che mi scrivi, in questo caso la griglia è obbligatoria e tale griglia deve essere fornita seguito di accesso agli atti dei genitori interessati.

Veniamo all'aspetto più difficile della presente consulenza?

E' reato di rifiuto/omissione di atti d’ufficio?

L'insegnante è pubblico ufficiale? Certamente sì.
La Cassazione ha avuto modo di affermare che, anche ai sensi della nuova formulazione della nozione di pubblico ufficiale, ad opera della L. 26 aprile 1990 n. 86, che non ha ristretto il concetto di pubblico ufficiale, ma lo ha ampliato, correlandolo all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dallo stato giuridico, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, (ma anche di docenti di istituti scolastici pareggiati) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.

Non si tratta del reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 328 del codice penale, ma del reato di omissione di atti d'ufficio di cui al comma 2 della medesima norma.
Il comma 1 si applica in caso di rifiuto di un atto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità; non si applica agli atti amministrativi scolastici.
Dobbiamo applicare il comma 2.

ARTICOLO 328 CODICE PENALE

1) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2) Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a mille trentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.


Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti.
Dunque perché vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell'interessato, il mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata esposizione dell'interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.

Prima di sporgere denuncia per omissione di atti d'ufficio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 328 del codice penale, occorre inviare una specifica diffida (con l'avvertimento che è tua intenzione adire le vie legali), con cui si chiede all'insegnante di procedere alla redazione della griglia oltre ad esporre le ragioni del ritardo nella redazione medesima.
In caso di ulteriore inadempimento, passati 30 gg dalla notifica di tale diffida, potrai procedere alla denuncia penale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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