Truffa contrattuale e insolvenza fraudolenta, mancato pagamento rate debito





Dopo cessione di ramo d'azienda con atto notarile, con l'acquirente decidiamo di farci pagare le merci a rate. L'acquirente paga per un anno, dopo di che non riesce più a pagare. In accordo con il commercialista (di entrambi) decidiamo di riunire tutti i debiti dell'acquirente (sia quelli nei nostri confronti, che quelli verso altri creditori) facendo accordare un unico prestito all'acquirente con un numero maggiore di rate di importo minore, il quale promette che ci avrebbe saldato il debito residuo appena fossero arrivati i soldi. Arrivato il finanziamento l'acquirente ci paga le rate scadute, ma non il residuo. Ad oggi ci vengono ancora 5/6 mila euro. Sono passati già circa 4 anni, durante i quali abbiamo provato a fare dei pignoramenti ( due ) che non sono andati a buon fine.
Vorrei sapere se posso fare una denuncia/querela per truffa o insolvenza fraudolenta.
O altrimenti cosa posso fare

 

RISPOSTA



Escludo che la presente fattispecie possa avere rilevanza penale.

Non si configura il reato di truffa contrattuale, stante la carenza dei presupposti del reato in questione, di cui all'articolo 640 del codice penale.
Il soggetto agente non ha posto in essere infatti, gli artifizi e raggiri previsti dall'articolo 640 del codice penale, né ha indotto in errore il soggetto danneggiato!
Non ci sono raggiri, né induzione in errore!
Per raggiri-artifici si intende una rappresentazione della realtà, dolosamente falsa e artificiosa, finalizzata a far credere al danneggiato, qualcosa di diverso rispetto alla “verità”, al fine di indurlo in errore!
Nel caso “de quo”, nulla di tutto questo … avete concordato insieme un nuovo finanziamento per l'estinzione dei debiti, soltanto che il debitore non ha poi onorato i suoi impegni fino in fondo ! Un illecito di natura esclusivamente civilistica!

Il reato di insolvenza fraudolenta di cui all'articolo 641 del codice penale?
Non si configura per carenza dei presupposti fattuali!
E' assente il presupposto della dissimulazione del proprio stato di insolvenza!
Leggi bene come esordisce l'articolo 641 del codice penale: “Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza … “

Il debitore non ha acceso questo nuovo finanziamento, dissimulando la sua precedente situazione debitoria!
La sua situazione debitoria era ben nota al creditore che non è stato ingannato da nessuna dissimulazione del debitore! Il debitore non ha commesso il reato in questione!

Premesso che la presente situazione debitoria non si risolve con una denuncia penale … cosa fare?

Capire presso quale banca il debitore ha il conto corrente e pignorare il denaro accreditato sul conto corrente.
Cercare di avere queste informazioni, anche tramite investigatore privato.
Le agenzie di investigazione privata servono anche a questo ! per comprendere cosa pignorare e soprattutto “dove” pignorarlo”!

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti: