Truffa furto clonazione bancomat responsabilità banca





Egr. avvocato sono un correntista della banca xxxxxx, ho subito una truffa attraverso meccanismi molto sofisticati (clonazione di bancomat), nonostante tutte le mie cautele ed il rispetto delle disposizioni dettata dalla banca.
Ho chiesto il rimborso del prelievo subito alla banca, ma la risposta ottenuta è stata la seguente: “Si rigetta il reclamo alla banca xxxxxxx, giacché al correntista è richiesta la dimostrazione di aver custodito (e protetto) diligentemente il bancomat; inoltre il conseguente blocco della carta è avvenuto tardivamente, quando oramai i prelievi erano stati eseguiti”.
In caso di furto o di clonazione di bancomat, quando la banca deve rimborsare al cliente i prelievi illegittimi? E' la banca a dover dimostrare l'eventuale dolo del suo cliente?

 

RISPOSTA

 

Secondo la Cassazione ordinanza 2 marzo - 26 maggio 2020, n. 9721 “grava solo sulla banca l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi”, nonché di “dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente”.
La legge prevede che il correntista può sopportare le perdite subite prima della comunicazione alla banca solo per un importo che non supera i 150,00 euro. Nel caso in cui, invece, la comunicazione non sia stata effettuata o non siano state adottate le misure richieste o, ancora, lo stesso correntista abbia agito con dolo o colpa grave, egli dovrà sopportare tutte le perdite senza alcuna franchigia.

Quando si verifica un prelievo non autorizzato dal conto corrente, il titolare del conto può chiedere la restituzione del denaro, tramite la cosiddetta procedura del “cash back”. Si tratta di un meccanismo in base al quale le banche sono assicurate in considerazione di truffe come quelle oggetto della presente consulenza.

Il correntista cliente deve tuttavia, al fine di chiedere la restituzione del denaro alla banca:

a)comunicare senza indugio alla banca lo smarrimento del bancomat ovvero il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato, non appena ne venga a conoscenza

b)controllare periodicamente lo stato del conto corrente, assicurandosi di tenere sempre ben custodite le proprie carte magnetiche e comunicando immediatamente alla banca eventuali movimenti sospetti

Secondo la Banca d’Italia inoltre, è onere delle banche verificare che non sussistano elementi tali da ritenere incerta l’autorizzazione del possessore del bancomat, carta di credito, o di ogni altro strumento di pagamento registrato.

Secondo il “Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante l’istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento”, le banche che non hanno intenzione di restituire le somme al proprio cliente, hanno l'obbligo di dimostrare che l’operazione è riconducibile a quest’ultimo o a sua colpa.

In sintesi, il correntista in buona fede non può ottenere la restituzione del denaro truffato da ignoti soltanto se, per colpa grave, ha aggravato il prelievo illegittimo (esempio, tenendo la tessera nel portafoglio, il cliente ha dimenticato quest’ultimo sul sedile anteriore dell’auto, consentendo così il possibile furto).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti: