Videocamere di sorveglianza conservazione immagini per tempo superiore a 24 ore





Egr. avvocato sono un titolare di un bar e vorrei apporre, all'esterno della mia attività, le telecamere di sorveglianza.
Quali sono i tempi di conservazione delle immagini registrate? Non oltre 24 ore?

 

RISPOSTA

 

Secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) 2016/679, le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite.
In base al principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (ad esempio, l’art. 6, co. 8, del DL 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”).
Nel tuo caso, la finalità del sistema di videosorveglianza è la tutela della sicurezza e della protezione del patrimonio; generalmente è possibile individuare eventuali danni ovvero atti vandalici entro uno o due giorni. In ragione dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.
Il titolare di un piccolo bar si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero, pertanto un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. Tuttavia la chiusura del bar o del negozio nei week end o durante periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione superiore a 24 ore.
Ad esempio, la videosorveglianza all'interno del fabbricato condominiale, potrebbe registrare immagini da conservare in un arco temporale superiore alle 24 ore, ma compreso all'interno dei 7 giorni.



Vorrei inoltre utilizzare una smart cam casalinga, nel soggiorno dove è presente la cassaforte, oltre a quadri di valore. Devo informare la colf della presenza della smart cam in casa?

 

RISPOSTA

 

Si tratta di un'ipotesi esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento UE, tuttavia la colf deve essere informata dal datore di lavoro e la smart cam deve evitare di riprendere ambienti intimi che possano ledere la dignità della persona come i bagni.
Le immagini non dovranno essere diffuse sul web.
La videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata tuttavia, per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis del codice penale), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.



Infine ho un appartamento in una zona turistiche balneare che affitto con contratti brevi di locazione turistica.
Vorrei installare telecamere che saranno spente quanto l'immobile è occupato dagli inquilini (la spia della telecamera sarà accesa a dimostrazione che la telecamera non è in funzione), ma che si accenderanno quanto gli inquilini lasceranno la casa, per controllare eventuali danni al mobilio. Come procedere? Serve un cartello informativo?

 

RISPOSTA

 

Se le telecamere sono spente, quando gli inquilini occupano l'immobile, non si applica il regolamento UE; in presenza di fotocamere false o spente non c’è nessun trattamento di dati personali. È bene informare gli inquilini sin nell'annuncio della presenza delle telecamere a tutela della sicurezza e dei beni presenti all'interno dell'appartamento locato.
Generalmente, in caso di telecamere all'interno degli appartamenti locati ovvero dei B&B, l’informativa può essere fornita utilizzando un semplice cartello (quello disponibile direttamente sul sito del Garante dei dati personali), che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Il cartello deve essere collocato prima di entrare nella zona videosorvegliata.
Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera nell'appartamento, purché sia certo quali zone sono soggette a sorveglianza.
L’inquilino deve poter capire quale zona è ripresa dalla telecamera in modo da adeguare il proprio comportamento, ove necessario.
L’informativa relativa alla videosorveglianza deve contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando all’interessato come e dove trovare il testo dell’articolo 13 del Regolamento (ad es. può anche essere stampato ed esposto agli interessati nei luoghi videosorvegliati).



A proposito di riprese, una mia curiosità: posso riprendere con lo smartphone la recita scolastica di mio figlio di 8 anni?

 

RISPOSTA

 

Sì, ma soltanto per fini personali, familiari o amicali.
Le immagini essendo relative a minori, non possono essere diffuse sul web senza il consenso dei genitori.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti: