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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Portare il cane a urinare sulla grata reato di imbrattamento
Vivo in un piccolo stabile che ha due ingressi in vie diverse, con altrettanti cortili distinti in cui ogni famiglia ha il proprio posto auto di proprietà.
Io ho ingresso in via Papa Giovanni XXIII dove c'è anche il cortile in cui ho il mio posto auto. La residenza è in via Papa Giovanni XXIII.
Ho però, dà atto di vendita, anche libertà di passaggio e transito nell'altro cortile che dà sulla via Diaz.
I miei contatori dell'acqua e della corrente sono anagrafati in via Diaz.
Viceversa chi ha l'accesso in via Diaz non ha alcun diritto di transito o accesso al cortile di via Papa Giovanni XXIII.
Nello stabile tutti noi abbiamo la cantina, che si trova al piano interrato.
Le cantine di chi sta in via Papa Giovanni XXIII come me hanno una finestra che consente l'areazione del locale. Le finestre danno sulle scale grazie a cui si accede alle cantine.
Chi sta in via Diaz ha le cantine senza finestre.
L'areazione è garantita da una bocca di lupo sita nel nostro cortile di via Papa Giovanni XXIII. Di fatto sì tratta di una grossa grata che copre un grosso buco di scolo che ha anche lo scopo di raccogliere l'acqua piovana perché il nostro cortile in via Papa Giovanni XXIII è in discesa, quindi serve anche per far defluire l'acqua piovana ed evitare allagamenti. In più circa a metà altezza di questo grande buco di scolo, posto verticalmente sulla parete, c'è la bocca di lupo che consente l'areazione delle cantine di via Diaz.
C'è qualche legge che mi proibisce di far fare la pipi al mio cane sopra questa grata precisando che l'urina in alcun modo va a colare o poggiarsi sulla bocca di lupo di per sé ma solo sul fondo del buco di scolo?
Domando perché una delle famiglie con la cantina senza finestre dice che il cane non può fare pipi nel buco di scolo perché comunque nello stesso buco c'è la bocca di lupo.
Preciso che proprio perché raccoglie le acque piovane, spesso c'è anche acqua dentro questo buco.
Grazie.
RISPOSTA
Non esiste ovviamente una norma di legge che proibisce al cane di urinare sopra questa grata, però la presente vertenza merita un attimo di riflessione …
Il codice penale prevede il reato di imbrattamento, disciplinato dall’articolo 639 del codice penale, il quale presenta come sanzione una multa da 300 a 1.000 euro: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro”.
Dovremmo pertanto chiederci se il gesto di portare il cane ad urinare sopra la grata possa in qualche modo essere considerato “imbrattamento” …
Considera che secondo la Cassazione penale sez. II, sentenza del 18 febbraio 2015, n. 7082, il proprietario che porta a passeggio il proprio cane deve ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione ivi parcheggiati.
In base a quello che mi scrivi, la tua condotta non potrebbe configurare il reato di imbrattamento per i seguenti motivi:
-l'urina finisce sul fondo del buco di scolo e l'acqua piovana se la porta via …
-l'urina in alcun modo va a colare o poggiarsi sulla bocca di lupo
Problema cattivo odore, specialmente nei mesi estivi?
Potrebbe essere questo il problema ? Un ristagno dell'urina sul fondo del buco di scolo nei mesi di particolare siccità?
Se così fosse sarebbe sufficiente versare nella grata, subito dopo il “bisogno” del cane, una bottiglietta d'acqua, per evitare un fastidioso e puzzolente ristagno.
Adottando questa cautela, la tua condotta non configura alcun illecito né penale né di carattere amministrativo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 639 del codice penale