Reato di sostituzione di persona creazione profilo fake social





Vorrei dei chiarimenti sul reato di sostituzione di persona art. 494 del codice penale, per profilo fake social.

RISPOSTA

Commette il reato di sostituzione di persona previsto dall'articolo 494 del codice penale, colui che crea un profilo fake social?
Leggiamo innanzitutto l'articolo 494 del codice penale: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.

Secondo la V Sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza numero 12062/2021, commette il delitto di sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 codice penale, colui che formi un falso profilo su un social network servendosi dell’immagine di un soggetto inconsapevole e non consenziente, così creando un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso e traendo in inganno i terzi. Se poi nel falso profilo sono inseriti anche dati sensibili della vittima del reato, si commette anche il reato di trattamento illecito di dati personali.

Per configurarsi il suddetto reato di sostituzione di persona, colui che ha creato il profilo fake social,

a)lo ha fatto per procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero recare ad altri un danno (ad esempio, per ottenere informazioni sulla vita privata della vittima, per capire se il proprio partner è disponibile a tradire con una vecchia fiamma del liceo, per scrivere frasi deliranti in modo da rovinare pubblicamente la reputazione della vittima etc etc)

b)la sostituzione all'altrui persona deve essere illegittima, ossia non autorizzata dalla vittima

c)il profilo fake comporta l'attribuzione nei confronti del soggetto che commette il reato, di un falso nome (nome e/o cognome), di un falso stato (fingersi la ex moglie oppure l'ex marito della vittima), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (fingersi un medico di chiara fama internazionale per avere conoscenza dei dati sanitari della vittima)

Se il quadro fattuale è questo, consiglio di procedere con denuncia penale alla Procura della Repubblica oppure presso gli uffici di polizia giudiziaria (stazione Carabinieri, Commissariato Polizia di Stato).

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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