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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Ordinanza sindaco per rimozione e corretto smaltimento di automobile fuori uso
Egr. avvocato, sono anni che difronte a casa mia, in una frazione del comune di Perugia, è stato abbandonato un veicolo (automobile) in stato di degrado, potenzialmente inquinante per un fiume che scorre nelle vicinanze.
Il terreno è privato tuttavia non è mai stato né chiuso né recintato.
Il proprietario del terreno è lo stesso dell'auto abbandonata in stato di degrado, come risulta da una visura ipocatastale dell'immobile e da una visura al pubblico registro automobilistico.
Considerato che non ho il diritto di entrare nel terreno privato, le chiedo a quale autorità dovrei rivolgermi, per la rimozione ed il corretto smaltimento di questo veicolo fuori uso, abbandonato in stato di degrado e depositato in modo incontrollato all'interno di questa area privata.
Resto in attesa di un Suo riscontro.
RISPOSTA
E' possibile inoltrare questa segnalazione - denuncia all'URP del comune di Perugia, al comando della Polizia Locale oppure al Servizio Ambiente.
A seguito della tua segnalazione, sarà aperto un procedimento amministrativo. La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sarà notificata al proprietario del terreno privato e del veicolo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990.
Se il cittadino privato non provvederà allo smaltimento del veicolo, portandolo alla rottamazione, ovviamente con l'ausilio di un carro attrezzi, si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
Questa norma prevede il seguente divieto di abbandono:
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
…
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
In caso di inerzia del proprietario del terreno e del veicolo, il Sindaco emetterà un'ordinanza, con la quale ordinerà la rimozione del veicolo abbandonato, avvertendolo che l'inosservanza del precetto contenuto nell'ordinanza sindacale, adottata ai sensi del comma 3 dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, comporterà la denuncia alla Procura della Repubblica, per il reato di cui all'articolo 255 comma 3 del Testo Unico in materia ambientale:
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
Il proprietario del veicolo abbandonato rischia una condanna alla pena dell'arresto fino ad un anno. Il sindaco trasmetterà la sua ordinanza all'ARPA Umbria (Agenzia regionale per l'Ambiente), ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 13 maggio 2009, in ragione della necessità di svolgere accertamenti preliminari per identificare un'eventuale condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.