Datore di lavoro diffamazione e violazione privacy, congedo parentale dopo maternità obbligatoria
Sono in congedo parentale dopo la maternità obbligatoria da settembre fino a gennaio ed il Congedo è stato presentato ad inizio agosto quindi in largo anticipo. Ora avendo una bambina piccola sto decidendo se continuare il congedo o no. I miei datori di lavoro mi hanno già chiamata ad ottobre perché vogliono sapere cosa devo fare dopo anche se io so che posso comunicalo anche 5 giorni.
RISPOSTA
Confermo: la domanda di fruizione va presentata dal lavoratore con un preavviso minimo fissato per legge in 5 giorni che diventano addirittura 2 giorni nell'ipotesi di congedo parentale su base oraria.
Detto ciò vi contatto perché queste persone hanno incontrato mio padre e lo hanno aggredito verbalmente dicendo che io non sono una persona corretta ed hanno raccontato altre cose che fanno parte della mia vita privata;
RISPOSTA
Non si configura diffamazione, reato previsto dall'articolo 595 del codice penale, poiché questi signori hanno espresso dichiarazioni lesive della tua integrità morale e professionale, comunicandole ad una sola persona, mentre il reato di diffamazione prevede che l'offesa sia comunicata a più persone: “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro”.
Premetto che sono stata vittima di mobbing già altre volte sul posto di lavoro.
RISPOSTA
Riguardo al mobbing, se la persecuzione del lavoratore sul posto di lavoro, ha già una durata superiore a sei mesi, ti consiglio di procedere con ricorso cautelare d'urgenza al tribunale del lavoro, per far cessare immediatamente la condotta lesiva.
Questo episodio in particolare può essere violazione della privacy e nel caso cosa potrei fare?
RISPOSTA
Se il tuo datore di lavoro ha diffuso dati personali concernenti
-l’origine razziale o etnica,
-le opinioni politiche,
-le convinzioni religiose o filosofiche,
-l’appartenenza sindacale,
-i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale del lavoratore,
ha commesso il reato di cui al comma 2 dell’art. 167 del codice privacy (d.lgs. n. 196/2003), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2 quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
Se ti hanno arrecato pregiudizio comunicando illegittimamente a tuo padre i suddetti dati personali coperti dalla privacy, potrai procedere con una denuncia penale e con richiesta di risarcimento dei danni morali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 595 del codice penale
- DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
