2 Consulenze:

1 - Sospensione prescrizione penale per legittimo impedimento dell'avvocato





Appropriazione indebita art. 646 del codice penale con aggravante della continuazione art. 81 del codice penale.

RISPOSTA

Tempo di prescrizione sei anni (art. 157 del codice penale), se interrotto ai sensi dell'articolo 160 del codice penale, diventa 7 anni e mezzo.
L'articolo 157 del codice penale prevede quanto segue: la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
La richiesta di rinvio a giudizio ha certamente interrotto la prescrizione ai sensi dell'articolo 160 del codice penale.
Quali sono le fattispecie di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale?
Leggiamo insieme questa norma di legge:
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1. autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2. deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; 3. sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis). pronuncia della sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p. (sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato);
3-ter). rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p. il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.



Prima udienza preliminare 21Aprile 2023 rimandata per legittimo impedimento avvocato.

RISPOSTA

La prescrizione penale è sospesa dal giorno 21 aprile 2023, fino al giorno in cui è ripreso il processo.



In data 8 giugno 2023 udienza preliminare ritenuta nulla perché con la riforma il reato va in predibattimentale.

RISPOSTA

Questa nullità non comporta sospensione della prescrizione penale.



Udienza predibattimentale fissata in data 22 ottobre 2024 ritenuta nulla per mancata notifica a tutti gli imputati.

RISPOSTA

Altra circostanza irrilevante.



Udienza predibattimentale.
fissata per 31 gennaio 2025.
Domanda: reato commesso in data 3 maggio 2017 prescrizione 7 anni e mezzo.

RISPOSTA

Dovremmo avere un periodo di sospensione della prescrizione dovuto all'impedimento dell'avvocato.



Secondo il suo gradito parere tutti questi atti sospensivi essendo nulli comunque sospendono la prescrizione oppure il reato in data 3 novembre 2024 è prescritto?

RISPOSTA

Non è prescritto al 3 novembre 2024. La prescrizione penale è da considerare sospesa dal giorno 21 aprile 2023, fino al giorno in cui è ripreso il processo, essendo venuto meno il legittimo impedimento dell'avvocato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Prescrizione reato di ricettazione e sentenza di non doversi procedere per il reato prescritto di appropriazione indebita





Reato di appropriazione indebita prescritto prima del dibattimento ( 6 anni+ 1/4) cosa succede agli altri imputati partecipi alla stessa condotta delittuosa ma con l'accusa di ricettazione art. 648 del codice penale (prescrizione 8 anni)?

RISPOSTA

Secondo l'articolo 531 del codice di procedura penale,
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2 (“quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”), il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Leggiamo adesso il comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale: “In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza”.

Attenzione: “in ogni stato e grado del processo …” quando il giudice riconosce che il reato è estinto per prescrizione, emette sentenza di non doversi procedere ex art. 531 comma 1 c.p.p..

Nella presente fattispecie, il processo penale proseguirà nei confronti degli imputati per il reato di ricettazione, mentre sarà emessa sentenza di non doversi procedere per il reato prescritto di appropriazione indebita.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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