Limitazioni cumulo pluralità di condanne ai sensi dell'articolo 78 del codice penale
Buonasera,
Sono a richiedere una spiegazione riguardo l'art. 78 del codice penale.
Mettiamo caso che un soggetto riporti con varie sentenze di condanna un cumulo di pene già di 30 anni per reati commessi precedentemente alla detenzione.
Se durante l'espiazione della pena dei 30 anni del cumulo dovesse ricevere un'altra condanna esempio di 5-10 anni per un reato commesso prima dell'inizio della detenzione cosa succederebbe in questo caso?
RISPOSTA
La pena deve ritenersi assorbita e quindi non eseguibile.
Leggiamo la massima della sentenza della Cassazione penale n. 13985/2020: “in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 codice penale, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato”.
In concreto, il cumulo assorbe tutti i reati commesso prima dell'inizio della detenzione, rendendo assorbibili e quindi non eseguibili ulteriori sentenze di condanna.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 78 del codice penale
