Quando fissare una ragazza in palestra che corre sul tapis roulant è reato di molestie
Egr. avvocato, sono una ragazza di 23 anni e mi sono di recente iscritta in palestra.
Durante la mezz'ora di tapis roulant, ci sono due clienti che mi fissano il corpo, in particolare il seno, praticamente sospendendo il loro allenamento.
Mi chiedo se questo atteggiamento possa configurare un reato e quale reato.
Evidenzio che non posso fare altro che frequentare la palestra nella fascia oraria serale, essendo una studentessa universitaria – lavoratrice, quindi non posso fare a meno di imbattermi in questi due disadattati.
RISPOSTA
In quali casi fissare il corpo di una donna che si allena in palestra, ad esempio mentre corre sul tapis roulant, potrebbe configurare reato di molestia previsto dall'articolo 660 del codice penale?
Leggiamo innanzitutto cosa prevede il suddetto articolo del codice penale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.
Innanzitutto, deve trattarsi di uno sguardo idoneo a generare ansia o timore, quindi capace di comunicare stati emotivi che influenzano l'equilibrio psicologico della vittima e spingendola a modificare le proprie abitudini (a cambiare fascia oraria per allenarsi in palestra, anziché ad evitare la corsa sul tapis roulant).
L'autore del reato deve guardare la sua vittima, fissandola in modo fastidioso ed insistente perché è proprio la petulanza del gesto di guardare la ragazza che corre sul tapis roulant che genera una molestia alla vittima sanzionabile penalmente.
Lo sguardo deve essere considerato importuno e seccatore, secondo una percezione normale rientrante nella psicologia media della gente. È irrilevante la percezione soggettiva della singola ragazza laddove si discosti dalla percezione “normale”, secondo un parametro di ordinarietà che tanga conto degli usi e costumi dei nostri giorni …
Fissare intensamente una persona durante il suo allenamento potrebbe configurare reato di molestia se fatto in modo intenzionale e non distratto, al fine di trasmettere sentimenti specifici negativi nella vittima, come ad esempio generare paura e preoccupazione.
Aggraverebbero il quadro fattuale, eventuali comportamenti “collaterali” rispetto allo sguardo fastidioso di questi due ragazzi, come alcuni commenti poco educati sulla ragazza anziché atteggiamenti rozzi e maleducati.
A mio parere, tuttavia, situazioni di questo tipo difficilmente si risolverebbero con una querela per molestie, specialmente se questi due ragazzi si limitano a guardarti senza porre in essere nessun altro comportamento petulante anziché aggressivo o maleducato.
Ti consiglio pertanto di parlarne con l'istruttore anziché con il titolare della palestra, in modo da risolvere la questione bonariamente, senza strascichi penali che difficilmente potrebbero avere un riscontro concreto ed immediato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Fonti:
- Art. 660 del codice civile
