Diffamazione a mezzo stampa e diritto all'oblio delle persone indagate che ottengono l'assoluzione





Un soggetto X collaborava con una SPA che si occupava di finanza in qualità di segnalatore.

RISPOSTA

Il soggetto X agiva come un "generatore di contatti", con l'obiettivo di espandere la clientela della SPA in cambio di un compenso. Spero di avere compreso bene il ruolo del segnalatore.



La SPA svolgeva attività illecita, oltrepassando i limiti della propria autorizzazione. La SPA ometteva di rendicontare tale attività nei bilanci. La SPA è stata rinviata a giudizio per falso in bilancio, ed i suoi amministratori per abusivismo bancario.

RISPOSTA

Sono tutte attività illecite estranee al ruolo del segnalatore che si limitava appunto a generare contatti.



Il soggetto x è stato citato da alcuni articoli online quale complice della SPA.

RISPOSTA

Il confine tra diritto di cronaca e diffamazione è molto labile ed incerto; dipende spesso e volentieri dalla discrezionalità del giudice.
Sicuramente l'utilizzo del lessema “complice” senza nemmeno una sentenza di condanna di primo grado, è diffamatorio; salvo che il giornalista non abbia riportato nel suo articolo i termini utilizzati dal magistrato negli atti delle indagini.
Tanto per capirci, è esercizio del diritto di cronaca scrivere: “il soggetto x considerato complice degli illeciti della SPA sulla base degli atti di indagine, ha chiesto il rito abbreviato, anche in considerazione dell'infondatezza delle fonti di prova raccolte dal pubblico ministero”. E' invece diffamazione scrivere: "il soggetto x, ben sapendo di essere complice della SPA, ha chiesto il rito abbreviato tramite il suo avvocato, nella speranza di ottenere una riduzione di pena oppure addirittura di farla franca”.
Spero di essere stato più chiaro con questo esempio concreto.



Il soggetto x è stato assolto in primo grado in rito abbreviato.

RISPOSTA

Cosa prevede la corte di cassazione a proposito del diritto all'oblio delle persone oggetto di articoli di stampa relativi a vicende giudiziarie poi concluse con l'assoluzione?
Secondo l'ordinanza 2893/2023 della corte di cassazione, oltre alla deindicizzazione, che blocca il riemergere del nome tramite la semplice digitazione dell'anagrafica sui motori di ricerca (diventa necessaria una specifica query sul sito del giornale), la suprema corte ha riconosciuto il diritto alla aggiunta in calce o a margine dell'articolo di una scheda sintetica che dia conto dell'esito assolutorio del procedimento penale. La corte di cassazione ha invece bocciato la richiesta della cancellazione tout court del pezzo e anche della sua manipolazione, con l'introduzione di "pseudonimi sostitutivi o omissioni nominative"; un intervento che "annichilerebbe - scrive la Corte - con l'iperprotezione dei diritti alla riservatezza degli interessati la funzione di memoria storica e documentale dell'archivio del giornale".
Tanto premesso, il soggetto x ha diritto di chiedere la deindicizzazione dell'articolo e l'aggiunta in calce allo stesso di una nota sintetica che dia conto dell'assoluzione.



Si può ritenere che a causa di questi articoli, il soggetto x abbia ricevuto un danno d’immagine, che lede la sua professionalità?

RISPOSTA

Sicuramente sì, a maggior ragione se nonostante la formale richiesta, la testata giornalistica non provvederà alla deindicizzazione dell'articolo ed all'aggiunta in calce allo stesso di una nota sintetica che dia conto dell'assoluzione.



Ci sono gli estremi per la costituzione di parte civile?

RISPOSTA

Costituzione di parte civile, ma in quale processo penale?
Il processo penale degli amministratori della SPA?
Assolutamente no.
Il processo penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del giornalista e del direttore del quotidiano?
Ma il termine per sporgere querela per diffamazione di cui all'articolo 124 del codice penale, è ormai spirato: “il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
E' possibile chiedere un risarcimento dei danni morali per diffamazione, tramite atto di citazione al tribunale civile. In questo caso, il termine prescrizionale è di sei anni dalla conoscenza della pubblicazione dell'articolo.
Poiché la diffamazione è un reato (art. 595 codice penale), si applica la regola speciale prevista dall'art. 2947 del codice civile: se il reato prevede una prescrizione più lunga, anche l'azione civile per il risarcimento si estende a quel termine. In questo caso il termine prescrizionale per l'azione civile risarcitoria è quindi pari a 6 anni.



Ps l’udienza preliminare della SPA e dei suoi amministratori è già avvenuta.
Grazie

RISPOSTA

Escludo che il soggetto x possa costituirsi parte civile nel processo penale degli amministratori della SPA.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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